Inammissibile il parere sui contributi previdenziali degli amministratori locali (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 320 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo non può esplicarsi su quesiti che, pur involgendo riflessi finanziari, siano propedeutici all’adozione di provvedimenti incidenti su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altra giurisdizione. L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 legittima il parere solo su questioni di contabilità pubblica di portata generale e astratta. Il mero riflesso sulla spesa dell’ente, per effetto dell’una o dell’altra interpretazione normativa, non basta a qualificare la questione come attinente alla contabilità pubblica. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta che investa l’art. 86 del d.lgs. n. 267/2000 e i contributi previdenziali degli amministratori locali lavoratori autonomi.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune chiede un parere alla Sezione regionale di controllo competente, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito muove da un atto di orientamento del Ministero dell’Interno – osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali – pubblicato il 1° agosto 2024, sul versamento forfettario degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti o liberi professionisti.

Il Sindaco domanda se sussista un obbligo del Comune di versare i contributi previdenziali di un sindaco, iscritto a una cassa professionale, per il periodo in cui ricopre la carica, quando lo stesso non abbia sospeso l’attività di lavoro autonomo e percepisca redditi, anche residuali, per l’attività per cui versa i contributi alla cassa. La richiesta riguarda l’interpretazione dell’art. 86 del d.lgs. n. 267/2000 e richiama pronunce di Sezioni regionali nonché un’ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina in via pregiudiziale i requisiti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, della richiesta. Il requisito soggettivo è integrato: la richiesta proviene da un Comune, ente indicato dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ed è sottoscritta dal Sindaco, titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente, oltre che trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Sotto il profilo oggettivo, invece, la richiesta è inammissibile. La Corte ricorda che la funzione consultiva si esercita solo su questioni rientranti nella materia della contabilità pubblica, intesa come sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici. Non basta che una questione abbia generici riflessi finanziari per ricondurla a tale materia.

Richiamando gli indirizzi della Sezione delle autonomie, la Sezione sottolinea che il quesito deve avere rilevanza generale e astratta e non deve interferire con l’esercizio di altre funzioni, segnatamente con l’attività di organi giudiziari. Il discrimen è netto: sono escluse le richieste che, pur involgendo norme con riflessi contabili, sono propedeutiche all’adozione di provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive, rispetto alle quali è competente un’altra giurisdizione.

La Sezione rileva che sulla questione si è già espressa la Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza richiamata nell’atto ministeriale, e che le pronunce delle Sezioni regionali citate nella richiesta sono tutte antecedenti. Richiama inoltre l’orientamento della Sezione regionale per la Lombardia, secondo cui l’art. 86, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 attiene a posizioni di diritto soggettivo in materia di contribuzioni previdenziali dei lavoratori autonomi, non alla contabilità pubblica. Nella stessa direzione si colloca la Sezione per il Piemonte, per la quale il riflesso sulla spesa dell’ente non qualifica la norma come di contabilità pubblica, e la stessa Sezione veneta, che su un quesito analogo si era già pronunciata nel senso dell’inammissibilità.

La Sezione dichiara pertanto inammissibile la richiesta di parere e dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco del Comune e al Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *