Riliquidazione pensione militare con aliquota del 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 31 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e con un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995, liquidata con il sistema misto, deve essere calcolata applicando l’aliquota annua del 2,44 per cento per ogni anno utile, ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, e non la meno favorevole aliquota prevista dall’art. 44 del medesimo decreto per gli impiegati civili. Il diritto alla riliquidazione consegue al principio affermato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM. Sugli arretrati spettano interessi e rivalutazione monetaria secondo la regola dell’assorbimento. L’eccezione di prescrizione quinquennale, tempestivamente sollevata, interrompe il corso dei ratei anteriori al quinquennio computato a ritroso dalla diffida.

Il Fatto

Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, è stato posto in congedo con decorrenza dal 30 aprile 2002. Il trattamento pensionistico è stato liquidato con il sistema misto, tenendo conto di un’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 pari a quindici anni e sei mesi e di un’anzianità complessiva superiore a venti anni.

Dopo aver diffidato l’INPS con una pec del 20 luglio 2021, il ricorrente ha instaurato il giudizio per ottenere la riliquidazione della quota retributiva con l’aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella applicata, con i maggiori ratei arretrati e gli accessori di legge. L’INPS, costituendosi, ha eccepito di operare come ordinatore secondario di spesa e ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione di provenienza, sollevando l’eccezione di prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha individuato la questione nella pretesa del ricorrente a che la quota retributiva della pensione fosse determinata con l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, prevista per il personale militare, e non con quella contemplata per gli impiegati civili.

La soluzione è stata ricavata dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, resa sulle pensioni liquidate con il sistema misto di cui all’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità utile e con un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995. Secondo tale orientamento, la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, applicando il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile. L’organo di nomofilachia ha poi confermato il percorso seguito anche nella decisione n. 12/2021/QM.

Non essendo contestato il possesso dei requisiti di anzianità, la Corte ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento in godimento, secondo la decorrenza di legge, calcolando la quota retributiva con l’aliquota del 2,44 per cento moltiplicata per gli anni di servizio utili al 31 dicembre 1995, in luogo di quella meno favorevole contestata, richiamando le sentenze di questa Sezione n. 884/2021 e n. 282/2023.

Sugli arretrati pensionistici derivanti dalla riliquidazione, ad eccezione di quelli prescritti, sono stati riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria, da liquidare secondo la regola dell’assorbimento: l’importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione, calcolata sugli indici ISTAT, sugli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo, secondo Sezioni riunite n. 10/2002/QM e l’art. 167, comma 3, c.g.c..

La Corte ha poi accolto l’eccezione di prescrizione dell’INPS, tempestivamente sollevata ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.g.c., dichiarando prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio computato a ritroso dalla data del 20 luglio 2021, in cui il ricorrente ha rivolto all’INPS una diffida con efficacia interruttiva del relativo decorso. In ragione dell’esito della lite e del contrasto giurisprudenziale solo recentemente ricomposto dalle Sezioni riunite, le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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