Giudizio di conto, discarico del tesoriere e irregolarità non addebitabili all’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 31 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile, disciplinato dall’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. cont., il discarico presuppone l’accertamento della regolarità della gestione e l’assenza di irregolarità riferibili all’agente. La mancata sottoscrizione del conto non integra irregolarità rilevante quando la riferibilità dello stesso all’agente risulti certa anche da atti o comportamenti successivi. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., è invece imputabile all’amministrazione e non all’agente contabile. Sussistendo un idoneo verbale di passaggio di consegne, il giudice approva il conto e dichiara il discarico dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dal rendiconto reso dal tesoriere comunale di ultima gestione presso un Comune, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, depositato nel maggio 2021. Il conto non era stato sottoscritto dall’istituto tesoriere ed era stato parificato con le scritture contabili dell’ente. Non risultava depositata unitamente al conto la relazione dell’organo di controllo interno.
Nel periodo considerato si registrava un passaggio di gestione tra il tesoriere uscente e quello subentrante, con verbale redatto agli atti. Il magistrato istruttore, rilevata la natura di ultima gestione comprensiva di partite di precedenti gestioni, chiedeva di sottoporre il conto a giudizio ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. cont. L’agente si costituiva, riservando ogni difesa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. cont., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni. La norma è letta come adempimento sostanziale, volto alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse dell’amministrazione e dello stesso agente, che si libera delle responsabilità connesse.
Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il discarico ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, cod. giust. cont., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sul piano della corretta gestione contabile. Rileva, in particolare, la presenza di un idoneo verbale di passaggio di consegne in favore del consegnatario subentrante, redatto nel rispetto dell’art. 26 d.P.R. n. 254/2002.
Quanto alla mancata sottoscrizione del conto, la Corte afferma che essa non configura irregolarità rilevante ogni volta che la riferibilità del documento all’agente contabile non sia incerta, come nel caso di specie, anche in virtù della documentazione acquisita in atti e allegata dall’agente costituito. Sul punto è richiamata la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. Campania n. 453/2024).
Diversa è invece la sorte della mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno sulla gestione, prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont.: tale irregolarità è riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile, secondo l’orientamento della stessa Sezione (sentenza n. 198/2024). Quanto al contenuto della relazione, la Corte richiama la propria ordinanza n. 15/2023, che ne indica gli elementi essenziali di verifica.
In conclusione, non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente e risultando lo stesso regolare, il Collegio approva il conto, dichiara il discarico dell’agente e accerta le rimanenze finali per averne ragione nei conti successivi, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio in considerazione della natura del procedimento e del discarico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.