Nesso causale nel giudizio contabile e regola del più probabile che non (Corte dei Conti Sez. III App. n. 128 del 26.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, ove gli effetti della decisione si riflettono esclusivamente sul patrimonio e non sulla libertà personale del convenuto, il nesso causale tra condotta e danno si accerta con la regola del più probabile che non, di matrice civilistica ma pacificamente recepita dalla giurisprudenza contabile. Tale regola postula che, per uno stesso fatto, il giudice scelga l’ipotesi dotata di un grado di conferma logica superiore alle altre, verificandone l’attendibilità sugli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Non è sufficiente, pertanto, una mera possibilità di verificazione dell’evento, né un giudizio ipotetico o possibilistico sull’incidenza causale della condotta. La prevalenza relativa della probabilità non esonera la parte pubblica dall’onere di dimostrare, con indizi gravi, precisi e concordanti, che in assenza della condotta censurata il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole. Il difetto di tale prova determina il rigetto della domanda risarcitoria per difetto del nesso eziologico.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una procedura a evidenza pubblica bandita da una struttura sanitaria per la ristrutturazione dei locali destinati alla diagnostica per immagini e la correlata fornitura di nuove apparecchiature radiologiche. Il componente di una commissione aggiudicatrice, nominato in ragione delle sue competenze tecniche, è stato condannato in primo grado dalla Sezione giurisdizionale regionale al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra le offerte economiche presentate dalle società concorrenti. La Sezione territoriale ha ravvisato una turbativa della gara, ritenendo che la condotta del commissario avesse orientato l’aggiudicazione in favore della società risultata vincitrice.
Il condannato ha proposto appello, deducendo tra l’altro l’erronea affermazione del nesso causale e del dolo sulla base di un mero giudizio di possibilità. La Procura Generale e la struttura sanitaria hanno resistito, chiedendo la conferma della condanna. La questione centrale devoluta al giudice di appello riguarda il metodo di accertamento del nesso eziologico nel processo contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, applicando il criterio della ragione più liquida in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost., ha esaminato prioritariamente il motivo vertente sull’affermazione del nesso causale fondata sulla regola civilistica del più probabile che non. Secondo le SS.RR. della Corte dei conti n. 28 del 18 giugno 2015, nel giudizio giuscontabilistico, ove gli effetti della decisione incidono solo sul patrimonio, il giudice deve fare uso della regola della prevalenza relativa della probabilità. Il modello di certezza probabilistica impone di verificare l’ipotesi riconducendone il grado di fondatezza agli elementi di conferma disponibili, escludendo le ipotesi alternative.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che, pur applicando la regola del più probabile che non, la condotta contestata non possa considerarsi eziologicamente causativa del danno. La cronologia degli eventi dimostra che, alla data della comunicazione intercorsa con un soggetto estraneo alla procedura, le offerte tecniche ed economiche erano già state presentate, essendo il termine ultimo fissato al 9 gennaio 2015, e le offerte erano ormai cristallizzate e immodificabili. La commissione aggiudicatrice fu nominata solo con atto del 12 gennaio 2015, in data successiva alla presentazione delle offerte, con conseguente impossibilità per il commissario di incidere sulla loro formazione.
Quanto alla prospettata indebita influenza sulla valutazione delle offerte, la Corte ha escluso che la comunicazione inviata alla segreteria della commissione potesse dimostrare un condizionamento fraudolento. I criteri di attribuzione dei punteggi e la metodologia di valutazione erano predefiniti nel bando e nel disciplinare, resi pubblici sin dal 22 ottobre 2014. La valutazione delle offerte tecniche era iniziata il 12 febbraio 2015, prima della comunicazione, e la differenza di punteggio risiedeva nella valutazione della fornitura delle attrezzature medicali, ascrivibile alle competenze specifiche degli altri componenti della commissione.
La Corte ha inoltre ribadito che grava sulla Procura l’onere di offrire elementi di fatto atti a dimostrare, con un giudizio controfattuale, che l’esito della gara, in assenza della condotta censurata, sarebbe stato diverso e più favorevole in termini economici per la struttura appaltante, ovvero che l’appalto sarebbe stato aggiudicato alla seconda classificata a condizioni più vantaggiose. Tale prova è risultata del tutto mancante. Il giudizio di prevalenza relativa della probabilità non consente di ritenere provato il nesso causale tra condotta e danno.
La sentenza è stata pertanto riformata e l’appellante assolto da ogni addebito per difetto del nesso eziologico, con liquidazione delle spese di difesa in suo favore per entrambi i gradi di giudizio.
Nota della Redazione
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