Contraddittorio sui nova nel giudizio di appello cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 9637 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini dell’art. 127 cod. proc. pen., il giudice può valorizzare elementi probatori nuovi solo se acquisiti nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione. È viziata da nullità, tempestivamente eccepita, l’ordinanza del Tribunale del riesame che fondi il giudizio di adeguatezza della misura su fonti informative non presenti nel fascicolo della procedura incidentale, senza indicarne la provenienza. La presunzione temperata di adeguatezza della custodia carceraria ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non può essere ritenuta vinta o confermata sulla base di elementi sottratti al contraddittorio delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per due delitti di estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa, chiedeva la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, elettronicamente presidiati, in una Regione distante dal territorio di origine.
La Corte di appello, quale giudice procedente nel merito, rigettava l’istanza. Il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, investito dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava il diniego, ravvisando l’attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale. Il difensore ricorreva per cassazione, deducendo la violazione del contraddittorio sulla prova.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso e muove dal rilievo preliminare che, per il reato contestato con l’aggravante mafiosa, opera la presunzione temperata di adeguatezza del presidio di massima afflittività ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La stessa, però, va verificata rispetto alle vicende sopravvenute, non applicata in modo automatico.
Il Tribunale aveva ritenuto non vinta la presunzione, valorizzando le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, asseritamente riferite a un ruolo ancora attuale del ricorrente nel sodalizio, e la definitività di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Su tali elementi il giudice ha fondato il giudizio di inidoneità della misura domiciliare.
La Corte rileva che di tali fonti informative non si rinviene la traccia grafica nel fascicolo formato per la decisione incidentale, né il Tribunale ne ha indicato la provenienza. Dall’esame degli atti accessibili in ragione del vizio processuale dedotto, il sospetto che le parti non siano state poste in condizione di conoscere e contraddire assume consistenza, non essendo emersi orientamenti significanti in senso contrario.
Richiamando Sezioni Unite n. 15403 del 30.11.2023 (Galati), la Corte ribadisce che nel giudizio di appello cautelare le parti possono produrre elementi probatori nuovi nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione. Il riferimento va anche a Sezioni Unite n. 18339 del 31.03.2004 (Donelli) e a Sez. II n. 3854 del 30.11.2021 (Aprovitola), in tema di tutela del contraddittorio informato nell’incidente cautelare.
Il vizio processuale, tempestivamente eccepito, determina l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al Tribunale di Reggio Calabria, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., perché proceda a nuovo esame su elementi, anche nuovi, ma acquisiti e valutati nel pieno contraddittorio delle parti.
Nota della Redazione
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