Particolare tenuità del fatto: criteri cumulativi e danno al momento del fatto (Cass. pen. Sez. V n. 23599 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I criteri indicati dall’art. 131-bis, primo comma, cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della particolare tenuità dell’offesa e alternativi solo quanto al diniego: la causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi, senza che sia necessaria la disamina di tutti gli indicatori. In materia di furto, l’entità dell’offesa patrimoniale è definita dai beni oggetto di sottrazione al momento della consumazione, risultando irrilevanti le vicende successive, quali il ritrovamento o la restituzione del compendio asportato; siffatte condotte rilevano solo quali condotte susseguenti al reato. Il giudizio di particolare tenuità non può esaurirsi nella sola esiguità del danno, ma richiede una valutazione congiunta di modalità della condotta, danno e colpevolezza, nonché il confronto con i precedenti penali ai fini della valutazione della abitualità del comportamento.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto l’imputato dal reato di furto aggravato in concorso, di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen., dichiarandolo non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..

Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, deducendo inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione: il furto era stato commesso in concorso, previa perlustrazione dei luoghi, ai danni di una vittima impossibilitata a difendersi; l’oggetto della sottrazione era l’intero borsone e non la sola somma di euro 150,00; il danno effettivo era superiore; la sentenza non aveva valutato i tre precedenti penali, uno dei quali specifico. Il PG ha chiesto la qualificazione del ricorso come appello.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente la richiesta di conversione in appello. Non si verte in ipotesi di ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen., bensì di ricorso diretto ex art. 608 cod. proc. pen.: il ricorso immediato presuppone che la parte impugnante abbia diritto di appellare la sentenza di primo grado, e il Procuratore generale, che può ricorrere contro ogni sentenza di condanna o proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile, non versa in tale situazione. La sentenza di primo grado era appunto inappellabile, trovando applicazione l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso, quindi, non patisce i limiti propri del ricorso immediato.

Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte richiama l’orientamento nomofilattico secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie, con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sezioni Unite n. 13681 del 2016; Sezioni Unite n. 18891 del 2022). Da tale premessa deriva che i criteri del primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi per pervenire al giudizio positivo di particolare tenuità e alternativi quanto al diniego.

La sentenza impugnata, pur avendo formalmente richiamato gli indici, ha concentrato la disamina essenzialmente sull’entità del danno, peraltro con valutazioni inesatte. Sul punto la Corte afferma che l’offesa patrimoniale è definita dai beni oggetto di sottrazione, risultando irrilevanti le vicende successive, quali il ritrovamento o la restituzione di parte del compendio. Il principio è coerente con l’insegnamento in tema di attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. (Sezioni Unite n. 42124 del 2024), secondo cui il momento da considerare è quello della consumazione del reato. Le attività restitutorie e risarcitorie non incidono sull’entità del danno, rilevando solo quali condotte susseguenti a seguito della modifica dell’art. 131-bis cod. pen. introdotta dalla legge n. 199/2022.

La Corte rileva inoltre che la sentenza non ha valutato le indicazioni ricavabili dal fatto che il furto era aggravato e commesso da due soggetti in concorso, elementi con cui la valutazione era tenuta a confrontarsi, seppure senza esiti predeterminati. Quanto all’abitualità, la motivazione è carente perché non si confronta con le risultanze del casellario, che registra tre precedenti, uno dei quali specifico.

In accoglimento del ricorso, la sentenza è annullata limitatamente all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica, libero nell’esito.

Nota della Redazione

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