Confisca del profitto nel patteggiamento va ripartita tra i concorrenti (Cass. pen. Sez. II n. 9636 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca del profitto disposta di ufficio non può eccedere il limite del profitto concretamente riferibile ai singoli concorrenti. Esclusa ogni forma di solidarietà passiva tra i correi, la confisca, diretta o per equivalente, va disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, con obbligo di motivazione sul punto; solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Nei confronti dell’ente la confisca ex D.Lgs. n. 231/2001 svolge funzione di sanzione principale e non può essere applicata dal giudice fuori dall’accordo delle parti.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, applicando la pena patteggiata per i reati di riciclaggio, usura e responsabilità amministrativa dell’ente, aveva disposto di ufficio la confisca in forma diretta e per equivalente. Per le persone fisiche l’ablazione era stata quantificata fino a concorrenza di somme corrispondenti al profitto complessivo dell’operazione illecita, e per l’ente in relazione al profitto del reato presupposto.
Gli imputati e la società hanno proposto ricorso, lamentando l’illegale quantificazione della confisca rispetto al perimetro dell’accordo e la sua estensione solidaristica all’intero profitto, benché riferibile a condotte di soggetti terzi. Il Pubblico ministero ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’ammontare della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema della legittimità della confisca disposta di ufficio nel rito speciale, quando il provvedimento ablatorio eccede il perimetro dell’accordo delle parti. I ricorsi sono dichiarati tutti ammissibili e fondati.
Il punto centrale è la quantificazione del profitto. Il giudice di merito aveva conficcato l’intero prodotto dell’operazione, pari a una somma riconducibile alla condotta di usura contestata ad altri soggetti, in luogo del più limitato profitto del riciclaggio. La Corte richiama il diritto vivente espresso dalle Sezioni unite n. 31775/2023, del 26/09/2024, che hanno risolto il contrasto interno alle Sezioni penali.
Secondo quel principio, la confisca di somme di denaro assume natura diretta solo in presenza della prova del nesso di derivazione causale tra bene e reato; in mancanza, è qualificabile per equivalente. In caso di concorso di persone, esclusa ogni solidarietà passiva, la confisca va disposta verso il singolo concorrente nei limiti di quanto concretamente conseguito. L’accertamento della quota è oggetto di prova nel contraddittorio e solo l’impossibilità di individuare le singole porzioni giustifica la ripartizione in parti uguali.
La sentenza ribadisce inoltre, richiamando Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, che la sinteticità della motivazione tipica del patteggiamento non si estende alla confisca, dovendo il giudice motivare sull’ammontare anche in relazione all’imputabilità soggettiva dell’ablazione.
Quanto all’ente, la Corte rileva che la confisca ex artt. 9, 19 e 63 del D.Lgs. n. 231/2001 svolge funzione di sanzione principale e non può essere applicata fuori dall’accordo delle parti, secondo Sez. 6, n. 30604 del 20/06/2024. La sentenza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per le posizioni delle persone fisiche, e annullata senza rinvio per l’ente, con restituzione degli atti per un eventuale nuovo accordo comprensivo della confisca.
Nota della Redazione
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