Opposizione a decreto penale: nessuna regressione dopo l’apertura del dibattimento (Cass. pen. Sez. I n. 9937 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Una volta proposta opposizione al decreto penale di condanna e instaurato il giudizio dibattimentale, il decreto stesso non è più esistente. Il giudice del dibattimento non può pertanto dichiararne la nullità, né disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero o al giudice per le indagini preliminari. Un provvedimento di tal genere è affetto da abnormità funzionale, perché determina un’indebita regressione del procedimento in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Il conflitto negativo improprio tra il giudice che ha disposto la regressione e il giudice nuovamente investito va risolto dichiarando la competenza del tribunale, che deve procedere nel merito su tutte le richieste della difesa.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti aveva emesso decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato per una violazione della disciplina sul lavoro, irrogando la pena dell’ammenda. Proposta opposizione, lo stesso giudice ha emesso decreto di giudizio immediato, fissando l’udienza davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Nel corso dell’udienza la difesa ha eccepito la nullità del decreto penale, per difetto delle condizioni essenziali richieste dall’art. 460, comma 1, cod. proc. pen. e per omesso avviso in ordine alla riduzione di un quinto in caso di pagamento entro quindici giorni e alla facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa, chiedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le violazioni delle lettere d) e h-ter dell’art. 460 cod. proc. pen., introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, e ha disposto la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari. Quest’ultimo ha sollevato conflitto di competenza, ritenendo che il giudice del dibattimento dovesse pronunciarsi nel merito.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto affermato l’ammissibilità del conflitto. Sussiste una situazione di stasi processuale, determinata dal rifiuto formalmente manifestato dai due giudici di conoscere del medesimo procedimento, superabile solo con la decisione della Suprema Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. Si tratta di caso analogo di conflitto, riconducibile all’art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., come chiarito dal precedente Sez. I n. 26016 del 13.07.2020, che ha ravvisato il conflitto nel contrasto tra il tribunale monocratico che ha dichiarato la nullità del decreto penale restituendo gli atti al pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari nuovamente investito.

Nel merito, la Corte ha ripercorso la sequenza processuale: emissione del decreto penale, opposizione, decreto di giudizio immediato, eccezione di nullità in dibattimento, declaratoria di nullità con restituzione degli atti e successivo conflitto negativo.

Il nucleo del ragionamento è netto. Una volta introdotto il giudizio in sede dibattimentale in forza della proposta opposizione, il decreto penale di condanna è da considerarsi non più esistente. Il Tribunale non avrebbe quindi potuto emettere alcuna declaratoria di nullità: poteva unicamente procedere alla trattazione del processo e determinarsi su tutte le richieste formulate dalla difesa.

La Corte richiama il principio già espresso da Sez. IV n. 39160 del 12.10.2022, secondo cui è affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, instauratosi il giudizio ordinario a seguito di opposizione, disponga erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero, perché il decreto opposto produce l’effetto di introdurre un autonomo giudizio, e richiama anche Sez. I n. 22710 del 05.12.2012.

Il conflitto negativo improprio è stato pertanto risolto secondo la prospettazione del giudice per le indagini preliminari, con dichiarazione della competenza del Tribunale di Chieti e trasmissione degli atti perché proceda al giudizio conseguente all’opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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