Ricorso che reitera motivi d’appello senza confronto con motivazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 11106 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La scelta del trattamento sanzionatorio basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità quando la pena sia irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, richiedendosi motivazione specifica solo ove la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media. È manifestamente infondata la censura sull’omessa concessione della sospensione condizionale della pena quando il giudice di appello abbia esposto ragioni di diniego prive di vizi logici e coerenti con le emergenze processuali.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 gennaio 2024, aveva confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Parma che aveva condannato le imputate, rispettivamente, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa e di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 8-ter, 61 n. 5 cod. pen. e artt. 110, 81 cpv., 493-ter cod. pen.

Avverso tale decisione le imputate proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza dei reati, erronea qualificazione del fatto sub a) per mancata riqualificazione come delitto di truffa ed eccessiva entità della pena. Una sola ricorrente lamentava, con ulteriore motivo, l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato i ricorsi inammissibili per non deducibilità dei motivi in sede di legittimità. Le prime due censure, osserva la Corte, non si confrontano con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, ma reiterano le medesime considerazioni critiche già espresse nei precedenti atti impugnatori proposti avverso la sentenza di primo grado.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, con puntuale confronto delle argomentazioni del provvedimento contestato (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013). Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che una specifica e dettagliata motivazione si richiede solo ove la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media. Nel caso di specie la pena è stata irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, con scelta implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. e come tale insindacabile in legittimità (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013).

Manifestamente infondata è, infine, la censura sull’omessa applicazione della sospensione condizionale della pena: la Corte di appello ha rappresentato e giustificato le ragioni di diniego del beneficio con motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.

All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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