Stabile acquirente-finanziatore del sodalizio e partecipe all’associazione per narcotraffico (Cass. pen. Sez. IV n. 29112 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è configurabile il vincolo associativo anche in capo al fornitore o acquirente stabile e fidelizzato che si rifornisca in via continuativa presso il sodalizio, ne finanzi le importazioni mediante acconti e prestiti e ne sostenga la programmazione delle attività illecite. Tale soggetto risponde a titolo di concorso nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 anche quando si relazioni soltanto con alcuni sodali, purché la fornitura o la rivendita sia svolta con continuità e con la consapevolezza di operare nell’ambito di una struttura organizzata. Non è richiesto che le successive condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 siano compiute in nome e per conto dell’associazione: è sufficiente che rientrino nel programma criminoso della stessa. Il controllo di legittimità sul provvedimento cautelare resta interno alla motivazione, senza nuova valutazione degli indizi.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza emessa a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con cui il GIP aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e di acquisto e trasporto di rilevanti quantitativi di cocaina. Il quadro indiziario si fonda prevalentemente su comunicazioni intercettate su piattaforma criptata, da cui emergono i rapporti dei due fratelli con un’organizzazione operante nell’area milanese e collegata al narcotraffico internazionale.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la duplicazione del titolo cautelare in relazione a una condotta di trasporto enucleata dal contesto dell’importazione; l’estensione al ricorrente della contabilità riferibile al fratello; il difetto di gravità indiziaria quanto alla partecipazione associativa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola di ammissibilità del ricorso cautelare. In tema di misure cautelari personali, il ricorso è proponibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione degli indizi. Il controllo di logicità resta interno al provvedimento impugnato, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016.
Il primo motivo è dichiarato improponibile, perché introduce un profilo di nullità dedotto per la prima volta in legittimità, e comunque manifestamente infondato. Il giudice del riesame ha enucleato dal contesto dell’importazione una specifica condotta di trasporto di una quota parte dello stupefacente nell’hinterland milanese, realizzata alcuni giorni dopo l’estrazione, da un corriere estraneo all’attività di importazione e su un limitato segmento del carico. Manca quindi la medesima azione e la continuità cronologica tra le due attività, secondo il principio di Sez. III n. 23759 del 2023.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Gli elementi indiziari addotti dal Tribunale del riesame — pur in parte successivi alla predisposizione dei conteggi — integrano, per univocità, pluralità e convergenza, gravissimi indizi di correità. I due fratelli concordavano ogni decisione di acquisto e vendita, manifestavano la disponibilità di risorse finanziarie comuni e il vertice del sodalizio si rivolgeva indistintamente a entrambi per chiedere anticipi di liquidità. Non è illogica, pertanto, l’inferenza sulla riferibilità delle forniture a entrambi.
Il terzo motivo è parimenti infondato. La Corte valorizza i rapporti di fidelizzazione tra i fratelli e i vertici del sodalizio, la contabilità costantemente aggiornata su acconti e saldi, le richieste di prestiti e il trattamento riservato nella consegna dello stupefacente. Il ragionamento è coerente con il principio dello stabile e fidelizzato acquirente-finanziatore (Sez. IV n. 53568 del 2017; Sez. VI n. 564 del 2015; Sez. VI n. 3509 del 2012; Sez. IV n. 4497 del 2015; Sez. III n. 6871 del 2016): conta la continuità dell’apporto e la consapevolezza di agire nell’ambito di una struttura organizzata, non la diversità di scopo o di utile personale.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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