Inammissibile incidente esecuzione per revocare archiviazione tenuità dopo abolitio criminis parziale (Cass. pen. Sez. III n. 9933 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto è iscritto nel casellario giudiziale, ma tale iscrizione, di per sé, non integra un pregiudizio concreto e attuale idoneo a fondare l’interesse alla sua rimozione. Ne consegue che l’incidente di esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen., pur non essendo in astratto estraneo alla materia dell’abolitio criminis, resta inammissibile se l’istante si limiti a dedurre in modo generico e astratto la “nuova fruizione del beneficio”, senza allegare il pregiudizio effettivo che l’impugnazione mira a rimuovere. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente era stato indagato per il reato di omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10-bis d.lgs. 74/2000. Il procedimento si era chiuso con un decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, adottato il 21 aprile 2021 dal GIP del Tribunale di Pesaro. Il decreto era stato iscritto nel casellario giudiziale.
Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 175 del 2022, l’interessato ha chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca del decreto, invocando l’art. 673 cod. proc. pen. Il GIP ha dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo che la norma invocata non consentisse la revoca di un decreto di archiviazione e omettendo di investire della questione la Corte costituzionale. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per Cassazione, con denuncia di violazione di legge processuale e, in subordine, con sollevamento della questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 25080 del 10/6/2003, secondo cui la nozione di “sentenza” rilevante ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. comprende ogni provvedimento che, pur diversamente nominato, abbia carattere decisorio e incida in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, senza essere soggetto a ulteriore impugnazione. In coerenza con tale insegnamento, la giurisprudenza ha riconosciuto l’impugnabilità per Cassazione dell’ordinanza ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen..
Su questa base, la Corte non ritiene in astratto priva di fondamento la linea difensiva che prospetta l’utilizzabilità dell’incidente di esecuzione per rimuovere un decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto adottato su condotte sanzionate da norme incriminatrici abrogate o colpite da pronunce di incostituzionalità. La questione, però, va risolta verificando la concreta ammissibilità del ricorso.
Il giudizio impone di considerare l’iscrizione del decreto nel casellario, la natura del mezzo invocato e la portata della Corte costituzionale n. 175 del 2022. L’art. 673 cod. proc. pen. consente la rimozione dei provvedimenti pregiudizievoli solo quando l’intervento trovi causa nella mera presa d’atto di accadimenti successivi che travolgano la decisione. Richiamando le Sezioni Unite n. 38954 del 30/5/2019, la Corte ricorda che l’iscrizione assolve a una funzione di mera memorizzazione e che proprio l’esclusione dei provvedimenti di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. dalle certificazioni rende evidente come essa non costituisca un pregiudizio effettivo che l’indagato abbia un reale interesse ad evitare.
Da tali principi deriva un onere di allegazione a carico dell’istante: occorre prospettare un interesse concreto e attuale alla rimozione. Nel caso in esame, il generico e astratto riferimento a una “nuova fruizione del beneficio” non soddisfa tale onere, poiché il pregiudizio dedotto discende automaticamente dalla stessa iscrizione e la sua valorizzazione confliggerebbe con il risultato interpretativo della sentenza De Martino.
Un ulteriore profilo conferma l’inammissibilità. La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 10-bis d.lgs. 74/2000: la modifica introdotta dall’art. 7 d.lgs. 158/2015 aveva esteso la portata della fattispecie alle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali del sostituto, rendendo sufficiente l’acquisizione del solo modello 770. La sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022 ha eliminato le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o”, determinando un’abolitio criminis parziale, che non ha inciso sulla rilevanza penale dell’omesso versamento delle ritenute attestate dalle certificazioni rilasciate ai sostituti. Il ricorrente avrebbe dovuto allegare elementi idonei a ricondurre la debenza delle ritenute alle sole dichiarazioni fiscali e non anche alle certificazioni: la mera riproduzione dell’addebito archiviato non consente il controllo di riferibilità della pronuncia di incostituzionalità alla condotta contestata.
Nota della Redazione
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