Notifica all’imputato detenuto e onere di comunicare il mutamento di domicilio (Cass. pen. Sez. II n. 10290 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, senza che l’imputato possa limitarne gli effetti al solo procedimento incidentale. Ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle elezioni di domicilio compiute nell’ambito di uno stesso procedimento. La notificazione eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto è nulla solo se il sopravvenuto stato di detenzione sia stato comunicato o risulti comunque noto al giudice procedente. È onere dell’imputato e del difensore informare l’autorità procedente del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale per il reato di riciclaggio. Con il primo motivo lamenta l’inosservanza degli artt. 156, 157, 164, 179 e 185 cod. proc. pen., perché il decreto di fissazione del giudizio di appello sarebbe stato notificato presso il difensore di fiducia e non domiciliatario, in violazione degli artt. 156, comma quarto, e 157 cod. proc. pen..
La difesa sostiene che l’imputato, dopo aver dichiarato domicilio presso la propria residenza, al momento della notifica era sottoposto, per altra causa, alla detenzione domiciliare, circostanza nota al giudice di primo grado. Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. L’esame diretto degli atti, consentito in presenza di questioni processuali, comprova che il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia nell’istanza di patrocinio a spese dello Stato e che il decreto di fissazione del giudizio di appello è stato notificato presso quel difensore domiciliatario.
Il Collegio afferma che l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al beneficio opera anche nel procedimento principale, anche quando l’imputato abbia manifestato la volontà di limitarne gli effetti al procedimento incidentale: l’art. 161 cod. proc. pen. non consente parcellizzazioni degli effetti delle elezioni compiute nello stesso procedimento. Sono richiamate Sez. 5 n. 29695 del 2016, Sez. 4 n. 12243 del 2018 e Sez. 2 n. 19934 del 2024.
La Corte rileva, quale giudice del fatto processuale, che dopo l’udienza dibattimentale del 2017 i giudici di merito non sono mai stati messi a conoscenza delle successive sottoposizioni del ricorrente alla detenzione domiciliare e a quella intramuraria per altra causa. L’elezione di domicilio, validamente manifestata, impone all’imputato l’onere di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen.
Tale onere non viene meno per effetto del sopravvenuto stato di detenzione, essendo sempre possibile per il detenuto far pervenire le proprie determinazioni all’autorità procedente tramite l’amministrazione penitenziaria. Pertanto la notifica presso il domicilio eletto è nulla solo se lo stato di detenzione sia stato comunicato o risulti comunque noto al giudice. In tal senso sono richiamate Sez. 6 n. 18628 del 2015, Sez. 3 n. 49584 del 2015, Sez. 5 n. 31701 del 2024 e, da ultimo, le Sezioni Unite n. 7635 del 2021.
Il secondo motivo è articolato esclusivamente in fatto e, dunque, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, risultando al contempo aspecifico perché reiterativo di doglianze già esaminate in appello. Il ricorso non offre alcuna evidenza dotata di univoca e immediata valenza esplicativa tale da disarticolare il costrutto argomentativo della decisione impugnata.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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