Immunità europarlamentare e nesso funzionale nelle dichiarazioni extra moenia via social (Cass. pen. Sez. V n. 3809 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’immunità prevista dall’art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea copre le opinioni espresse dall’europarlamentare anche extra moenia, purché presentino un nesso diretto ed evidente con l’esercizio delle funzioni parlamentari. Tale immunità non è un privilegio personale, ma una garanzia strumentale dell’autonomia del Parlamento europeo. La valutazione dei presupposti spetta in via esclusiva al giudice nazionale, mentre la decisione di difesa dell’immunità del Parlamento europeo costituisce un parere non vincolante, pur dovendosi tenere in primaria considerazione in forza del principio di leale cooperazione. Il nesso funzionale non richiede necessariamente un previo atto tipico intra moenia, potendo valorizzarsi il contesto storico-politico in cui le dichiarazioni sono rese.
Il Fatto
Il Tribunale di Trento, con sentenza del 22 maggio 2024, ha assolto un membro del Parlamento europeo dal reato di diffamazione aggravata perché il fatto non è punibile, ricadendo sotto l’immunità di cui all’art. 8 del Protocollo n. 7. Secondo l’imputazione, l’europarlamentare aveva offeso, tramite un post pubblicato su un social network, la reputazione di un parlamentare italiano, prospettando a suo carico accuse di corruzione collegate a traffici petroliferi con la Russia.
La parte civile ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe riconosciuto l’immunità in assenza dei presupposti, mancando un legame temporale tra attività parlamentare e opinioni espresse extra moenia e non essendo sufficiente il mero contesto politico.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione rigetta il ricorso e conferma l’impostazione del giudice di merito. Muovendo dalla giurisprudenza sovranazionale, la Corte ricorda che l’art. 8 del Protocollo n. 7 ha natura speciale e assoluta: non rinvia ai diritti nazionali e mira a tutelare la libertà di espressione e l’indipendenza dei deputati europei.
Tale assolutezza non si traduce in un privilegio personale: la ratio della garanzia, comune al sistema europeo e a quello nazionale, risiede nella necessità di proteggere l’autonomia dell’organo parlamentare. Il limite è dunque il nesso funzionale tra opinioni espresse e funzioni svolte. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, la Corte ribadisce che il criterio è funzionale e non spaziale, sicché l’insindacabilità non è confinata agli atti compiuti dentro l’aula.
Il Collegio affronta poi il profilo centrale del ricorso: la necessità di un previo atto intra moenia. La difesa sosteneva che le uniche dichiarazioni interne fossero successive a quelle incriminate. La Corte disattende la tesi, valorizzando l’evoluzione delle forme della comunicazione politica, sempre più affidata ai canali social, e la lettera dell’art. 3, comma 1, legge n. 140 del 2003, che estende la garanzia a ogni attività di divulgazione, critica e denuncia politica connessa alla funzione, espletata anche fuori dal Parlamento.
Quanto al profilo temporale, la Corte osserva che il nesso cronologico è stato adeguatamente individuato: la dichiarazione incriminata è stata preceduta e seguita da altre dichiarazioni dell’europarlamentare, e il contesto storico-politico dei rapporti tra paesi europei e Russia era all’ordine del giorno nelle agende nazionali, internazionali e parlamentari. La verifica del nesso funzionale non può prescindere dalle modalità e dal contesto delle esternazioni.
Infine, sul rapporto con la decisione del Parlamento europeo, la Corte conferma che essa costituisce un parere non vincolante, ma va tenuta in primaria considerazione in forza del principio di leale cooperazione, restando la competenza sulla sussistenza dei presupposti in capo al giudice nazionale. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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