La riproposizione dell’istanza di continuazione non supera il giudicato esecutivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 4382 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., configura una preclusione allo stato degli atti che non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l’apparente novità della veste formale, possano essere qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, non già valutati. Le dichiarazioni rese unilateralmente al difensore in sede di indagini difensive, aventi ad oggetto elementi già esaminati nel provvedimento definitivo, non integrano profili di novità idonei a sovvertire il giudicato esecutivo formatosi in materia di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui il ricorrente era stato condannato, richiamando il rigetto di una precedente identica istanza ex art. 671 cod. proc. pen. A fondamento della decisione era stata dichiarata l’irrilevanza delle dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, dalla persona offesa dei reati di estorsione, ritenute non decisive per superare la valutazione già compiuta dal primo giudice dell’esecuzione adito.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo che le nuove dichiarazioni della persona offesa integrassero elementi sopravvenuti idonei a consentire una rinnovata valutazione sulla sussistenza della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito il principio per cui l’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione, citando Sez. 1, n. 19358 del 2017.
Ha inoltre precisato che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l’apparente novità della veste formale, possano essere qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione, in conformità con Sez. 3, n. 50005 del 2014.
La Corte ha quindi affermato il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di individuare profili di novità idonei a sovvertire il giudicato esecutivo formatosi in materia di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. nelle dichiarazioni rese unilateralmente al difensore in sede di indagini difensive, aventi ad oggetto elementi già valutati nel provvedimento definitivo.
Nel caso di specie, le argomentazioni del provvedimento impugnato circa l’inidoneità delle dichiarazioni della persona offesa a sovvertire il giudicato esecutivo sono state contrastate con allegazioni generiche, meramente confutative e avversative, prive di elementi concreti di novità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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