Sequestro di contante e fumus di ricettazione: servono ulteriori elementi (Cass. pen. Sez. II n. 10344 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo di rilevanti somme di denaro contante, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio non può essere desunta dalle sole modalità di occultamento del contante e dall’assenza di redditi lecitamente prodotti. Occorre altresì l’individuazione di ulteriori elementi significativi della certa provenienza del denaro da un delitto presupposto, quali i contatti accertati con esponenti criminali, il precedente coinvolgimento in fatti di reato normalmente produttivi di profitto o il contestuale possesso di oggetti destinati alla consumazione di altri reati. Il provvedimento genetico, o quello emesso dal tribunale del riesame, deve dare necessariamente conto di tali elementi, per scongiurare il pericolo di una generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante.

Il Fatto

Nel corso di una perquisizione domiciliare il ricorrente viene trovato in possesso di una somma contante di rilevante entità. La somma è assoggettata a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Il Giudice per le indagini preliminari rigetta l’istanza di dissequestro.

Il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello cautelare, annulla il provvedimento e dispone il dissequestro. Ritiene che il mero possesso di contante, privo di ragionevole giustificazione, non integri di per sé il fumus della ricettazione, non assumendo rilievo né i precedenti penali, né lo stato di disoccupazione del titolare. Il pubblico ministero propone ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal limite del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo. L’impugnazione è ammessa solo per violazione di legge, categoria che ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008).

Sul piano sostanziale il Collegio ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale in tema di reati da ricezione di profitto illecito. Dall’orientamento risalente, che ammetteva la desunzione del delitto presupposto anche sulla sola base di prove logiche (Sez. II n. 29685 del 05/07/2011; Sez. II n. 20188 del 04/02/2015), si è passati a un indirizzo più prudente, che richiede l’individuazione del delitto presupposto quantomeno nella sua tipologia (Sez. II n. 6584 del 15/12/2021; Sez. II n. 46773 del 23/11/2021; Sez. II n. 29689 del 28/05/2019).

L’approdo più recente, cui la Corte presta adesione, non esige più necessariamente la tipologia del reato presupposto, ma ribadisce che il fumus non può desumersi dalle sole modalità di occultamento e dalla mancanza di redditi leciti, in assenza di elementi ulteriori indicativi della certa provenienza da delitto (Sez. II n. 28587 del 03/07/2024). Tali indici ulteriori sono individuati nei contatti accertati del detentore con esponenti della criminalità, nel suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e nel contestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati.

Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato non si sia discostato da tali principi. Il Tribunale del riesame ha esaminato la tematica degli elementi ulteriori, ha giudicato prive di valenza dimostrativa le ricevute di gioco prodotte dalla difesa e ha reputato insufficiente il riferimento ai precedenti penali e ai defertimenti per stupefacenti, ritenendo il denaro non occultato e non emergendo condanne idonee a dimostrare il coinvolgimento con ambienti delinquenziali.

Si tratta di valutazione che non può ritenersi inesistente né confliggente con alcun principio di diritto e, come tale, non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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