Il PIN non è cosa mobile: estorsione e non rapina nel sequestro (Cass. pen. Sez. II n. 10342 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contro il patrimonio, non integra la rapina la condotta di chi, nel contesto di un sequestro di persona, ottenga dalla vittima, con violenza e minaccia, i codici PIN di sblocco dei telefoni cellulari e li utilizzi per procurarsi una disposizione patrimoniale. Il PIN non è cosa mobile, ma mera informazione, priva di fisicità e di attitudine alla sottrazione materiale. La condotta si qualifica quindi come estorsione, poiché il profitto consegue alla collaborazione coartata della persona offesa e non alla sottrazione della res. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito valuti uno solo degli elementi dell’art. 133 cod. pen., purché prevalente e idoneo a fondare il giudizio.

Il Fatto

Nel corso di un sequestro consumato in danno di un’imprenditrice, l’imputato, in concorso con un correo, immobilizzava la vittima e la costringeva a rivelare i codici di sblocco dei propri dispositivi, anche narcotizzandola. Tramite quei codici venivano disposte operazioni di bonifico per alcune decine di migliaia di euro, dopo che l’imputato aveva contattato un terzo fingendo che fosse la persona offesa a chiedere il denaro. Nello stesso contesto spazio-temporale i correi si impossessavano con violenza e minaccia dei telefoni e di una somma contante, fatti per i quali era già intervenuta condanna irrevocabile in un separato procedimento, previo stralcio disposto dal giudice dell’udienza preliminare.

Per il secondo segmento della vicenda l’imputato era tratto a giudizio per sequestro di persona a scopo di estorsione ai sensi dell’art. 630 cod. pen.. La Corte di assise di Milano riqualificava il fatto come sequestro di persona e rapina aggravata; la Corte di assise di appello di Milano, in parziale riforma, lo qualificava come estorsione aggravata e sequestro di persona. Il ricorrente censurava in cassazione la qualificazione giuridica e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, respingendo anzitutto l’eccezione di violazione del divieto di bis in idem, evincibile dai motivi sebbene non formalmente dedotta. Il primo segmento della condotta, oggetto del separato giudicato, riguarda la rapina dei telefoni e della somma contante e le connesse lesioni personali; il presente processo concerne la privazione della libertà personale e l’ottenimento dei codici PIN dietro violenza e minaccia. I fatti storici sono distinti e non si sovrappongono.

Nel merito, la Corte conferma la qualificazione come estorsione. Il PIN carpito è stato utilizzato, secondo l’intenzione dei correi, per conseguire il profitto e come prezzo della liberazione, pur essendo il denaro provenuto da un terzo contattato dal telefono della persona offesa. Si è realizzata, per mezzo della vittima, una disposizione patrimoniale in favore dei sequestratori a pagamento del riscatto.

La Corte esclude la rapina osservando che il PIN non è cosa mobile: è una semplice informazione, chiave di accesso conosciuta dal detentore, che diventa file solo dopo la digitazione. Il file può essere oggetto di furto o rapina solo se copiato su un supporto e contestualmente cancellato dal sistema. Il collegio richiama i principi per cui cosa mobile è ogni entità suscettibile di fisica detenzione, sottrazione e spostamento (Sez. IV n. 6617 del 24.11.2016, dep. 2017, Rv. 269225), la sottrazione di dati informatici mediante copiatura integra appropriazione indebita per la loro fisicità strutturale e trasferibilità (Sez. II n. 11959 del 07.11.2019, dep. 2020, Rv. 278571) e costituisce cosa mobile, ai fini della ricettazione, il supporto fisico su cui siano trasferiti dati carpiti con accesso abusivo (Sez. II n. 21956 del 18.02.2016, Rv. 267162).

La Corte rileva inoltre che l’azione penale per il sequestro di persona è stata possibile perché la persona offesa aveva sporto querela, acquisita agli atti.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato sostenuto dalla gravità dei fatti, dalle violenze e minacce alla vittima e dalla valutazione neutra della confessione. È sufficiente che il giudice di merito esamini l’elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen. che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il beneficio, potendo anche un solo elemento sulla personalità o sull’entità del reato bastare (Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, Rv. 279549; Sez. II n. 4790 del 16.01.1996, Rv. 204768). Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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