Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle emergenze istruttorie (Cass. pen. Sez. VII n. 12090 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproponendo le medesime censure già sottoposte al giudice di appello, tenda a ottenere una nuova e più favorevole lettura delle emergenze istruttorie già valutate nel merito. La motivazione del giudice di appello è censurabile solo se manifestamente illogica o incongrua. Il riconoscimento della fattispecie lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 presuppone la mancanza di sistematicità dell’attività di spaccio. L’affidamento in prova relativo a precedenti reati non incide sulla valutazione della recidiva se il profilo non è stato devoluto al giudice di appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con pronuncia del 10.09.2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Macerata del 07.12.2022, riduceva la pena applicata al ricorrente per il delitto di spaccio, unificato in continuazione con i fatti oggetto di una precedente sentenza del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile il 12.07.2021.
L’imputato ricorreva per cassazione contestando il mancato riconoscimento della fattispecie lieve, l’applicazione della recidiva, il bilanciamento per equivalenza tra la stessa aggravante e le circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio quanto all’aumento per continuazione interna.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure già avanzate in appello, mirava a ottenere una nuova e non consentita lettura delle emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole, preclusa al giudice di legittimità.
Quanto alla fattispecie lieve, la Corte ha rilevato che il Collegio di appello ha reso motivazione congrua e non manifestamente illogica. La sistematicità del traffico di stupefacenti emergeva dalle sommarie informazioni di numerosi acquirenti, che avevano riferito di aver acquistato dal ricorrente ripetuti quantitativi di cocaina tra il 2016 e il 2017, per importi nell’ordine di diverse migliaia di euro. Il frazionamento in singole dosi da circa 80 euro non deponeva per l’ipotesi lieve, evidenziando semmai il carattere sistematico ed esclusivo dell’attività illecita.
La sentenza ha inoltre valorizzato le modalità della condotta, indicative di una precisa e collaudata organizzazione, pur condotta in proprio: i contatti telefonici con i clienti, con numero cambiato di frequente, il luogo di appuntamento, il confezionamento dello stupefacente. L’imputato aveva continua disponibilità di sostanza e si trovava quasi sempre in un certo bar, ove era possibile acquistare cocaina anche senza contattarlo preventivamente. La motivazione sulla fattispecie lieve è risultata perciò particolarmente ampia e solida.
Anche la doglianza sulla recidiva è stata ritenuta inammissibile. La Corte di appello ha fondato il riconoscimento sui numerosi precedenti penali, rilevanti e specifici, facendo emergere il reato come attuazione di un unico progetto delinquenziale mai interrotto e una personalità particolarmente incline al delitto. Non sono state ammesse in sede di legittimità le considerazioni sull’esito positivo dell’affidamento in prova, profilo mai sottoposto alla Corte di appello in tema di recidiva.
Il bilanciamento per equivalenza tra l’aggravante soggettiva e le attenuanti generiche è stato confermato alla luce della medesima pericolosità sociale. Anche il trattamento sanzionatorio, quanto all’aumento per continuazione interna, è stato ritenuto congruo, in termini complessivamente assai contenuti e correttamente motivabili per sola adeguatezza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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