Colpa grave ostativa alla riparazione per custodia cautelare subita (Cass. pen. Sez. IV n. 10479 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave che preclude l’indennizzo non coincide con la colpa penale: rileva la sola componente oggettiva della condotta, valutata secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit. È sufficiente che il comportamento dell’interessato abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale e abbia determinato, con efficacia sinergica rispetto all’errore dell’autorità procedente, la prevedibile emissione della misura restrittiva. Il giudice della riparazione opera su un piano autonomo rispetto a quello del giudice del merito e non è vincolato all’esito del procedimento penale né all’eventuale archiviazione. Perché il ricorso superi lo scrutinio di ammissibilità occorre indicare le ragioni di fatto e di diritto del preteso vizio di motivazione, non limitarsi a prospettare l’insussistenza del reato.

Il Fatto

Un soggetto ha proposto domanda di riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto il reato associativo di cui all’art. 416-ter cod. pen. La misura, emessa dal GIP presso il Tribunale, era stata annullata dal Tribunale del riesame e, successivamente, il GIP aveva accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

La Corte d’appello di Catania, quale giudice della riparazione, ha respinto la domanda con ordinanza del 19.03.2024, ravvisando una condotta ostativa dell’interessato. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., lamentando che a suo carico non erano stati contestati ulteriori reati. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione secondo i parametri dell’art. 314 cod. proc. pen., valutando in modo congruo e logico la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, con effetto sinergico rispetto all’emissione della misura custodiale.

I giudici di legittimità richiamano i principi consolidati dell’istituto. La colpa ostativa all’indennizzo consiste nella violazione di regole, in una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’autorità giudiziaria, la restrizione della libertà personale. Non si tratta di colpa penale: assume rilievo la sola componente oggettiva della condotta che, secondo l’id quod plerumque accidit, abbia creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’autorità.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, come prevedibilità della condotta astratta e non del singolo agente, in relazione alla possibilità che essa dia luogo a un intervento coercitivo. La colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo, in coerenza con il fondamento solidaristico dell’indennizzo.

Il giudice della riparazione, per stabilire se l’interessato abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori con giudizio “ex ante” e con iter motivazionale autonomo rispetto al merito, al fine di accertare non se la condotta integri reato, ma se sia stata il presupposto della falsa apparenza di configurabilità dell’illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 – dep. 2014, Maltese). Sul punto egli ha piena libertà di valutare il materiale acquisito, per controllare la ricorrenza delle condizioni dell’azione di natura civilistica, comprese le cause di esclusione del diritto (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro ed altri).

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha fornito un percorso motivazionale coerente. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio, ha ritenuto che il comportamento dell’interessato, pur privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in modo decisivo all’emissione della misura, con specifico riferimento a scambi di voti finalizzati a sostenere un candidato per le elezioni regionali. Il ricorso, a fronte di tale motivazione, è risultato assolutamente generico, omettendo di specificare le ragioni di fatto e di diritto dei vizi di legittimità e limitandosi a richiamare la richiesta di archiviazione, che costituisce mero presupposto della domanda di indennizzo. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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