Evasione: dolo generico compatibile con il vizio parziale di mente (Cass. pen. Sez. VII n. 7595 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo del delitto di evasione è di natura generica e consiste nella mera consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente. L’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda. Ne consegue che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso i cui motivi siano meramente reiterativi delle doglianze formulate in appello, alle quali la sentenza impugnata abbia dato adeguata risposta.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Palermo. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione a tre profili: la dedotta assenza del dolo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi dedotti risultano reiterativi delle doglianze già formulate nell’atto di appello, alle quali la sentenza impugnata ha dato adeguata risposta, e comunque manifestamente infondati.
Sul primo profilo, la Corte ricostruisce la natura del dolo del delitto di evasione: esso è generico e si risolve nella mera consapevolezza di allontanarsi senza la necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente. Richiama sul punto Sez. VI n. 19218 del 08.05.2012.
La Corte territoriale aveva già considerato le condizioni dell’imputato, distinguendo tra imputabilità e colpevolezza. I due concetti operano su piani diversi, ma la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, va accertata con priorità rispetto alla seconda. Da tale distinzione deriva la compatibilità tra dolo generico e vizio parziale di mente, affermata richiamando Sez. VI n. 4292 del 13.05.2014, che aveva ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per evasione pronunciata pur in presenza di un disturbo della personalità.
Anche i motivi sulle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena sono inammissibili. L’esclusione delle attenuanti è stata confermata in ragione della personalità del soggetto, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, e delle concrete modalità del fatto. La pena è stata irrogata prima della riduzione per il rito abbreviato, ritenuta l’equivalenza della diminuente ex art. 89 cod. pen. con la recidiva infraquinquennale, e determinata in due anni di reclusione, pari al medio edittale. La motivazione, su entrambi i profili, è giudicata non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.