Avviso della facoltà di difesa nell’alcoltest e aggravante dell’incidente stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 10480 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La polizia giudiziaria deve avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non solo quando richiede un prelievo ematico presso una struttura sanitaria, ma anche quando richiede che l’accertamento del tasso alcolemico sia svolto su un campione già prelevato dalla struttura a fini di diagnosi e cura, poiché la ratio dell’obbligo è legata alla funzione probatoria dell’atto e non alla sua tipologia. L’obbligo non sussiste quando i sanitari abbiano autonomamente proceduto all’accertamento e la richiesta della p.g. sia sostanzialmente inutile o si limiti all’acquisizione della documentazione. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada è configurabile quando il sinistro sia ricollegabile alla condizione di alterata reattività o percezione del conducente, senza che sia necessario un vero e proprio nesso eziologico, essendo sufficiente un collegamento materiale tra l’evento e lo stato di ebbrezza.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Verbania nei confronti di un conducente di motociclo, riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale in orario notturno, con revoca della patente.

La vicenda risale a un sinistro autonomo avvenuto in orario antelucano. Il conducente, trasportato in ospedale per le lesioni riportate, era sottoposto ad accertamenti ematici dai quali risultava un tasso alcolemico elevato. La difesa eccepiva l’inutilizzabilità degli esami per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte territoriale respingeva il motivo; il condannato ricorreva in cassazione deducendo vizio di motivazione sotto tre profili, tra cui la contestazione dell’aggravante e la mancata prova del sinistro.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta anzitutto la questione dell’obbligo di avviso. Richiamando un orientamento prevalente, la Corte ribadisce che l’avviso è dovuto anche quando la p.g. richieda un’analisi su un campione biologico già prelevato per fini di diagnosi e cura. Ciò che rileva è la vocazione probatoria dell’atto, non il momento del prelievo. L’unica ipotesi di esclusione si ha quando i sanitari abbiano già proceduto autonomamente all’accertamento e la richiesta della p.g. sia inutile o si riduca all’acquisizione della documentazione.

La Corte precisa poi che l’avviso presuppone che il destinatario sia in condizione di comprenderne il significato. Quando l’atto è urgente e indifferibile, e il suo esito è legato al decorso del tempo, la p.g. non è tenuta ad attendere che l’interessato recuperi uno stato psicofisico tale da comprendere l’avviso; in tali casi l’avviso può essere pretermesso. Nel caso concreto, l’imputato era già stato soccorso e trasportato in ospedale, e l’avviso era stato richiesto tramite i sanitari della struttura: ne consegue l’insussistenza di nullità e la piena utilizzabilità degli accertamenti.

Quanto alla data del campione, la Corte ritiene irrilevante la circostanza che il secondo esame fosse stato etichettato con una data successiva. Nessun dubbio sussiste sul fatto che il prelievo riguardasse l’imputato; l’indicazione temporale è logicamente riferita all’esecuzione del secondo esame. Le critiche difensive sono meramente congetturali.

Sul riconoscimento della responsabilità penale e dell’aggravante, la Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità: non sono censurabili le valutazioni di merito circa l’attendibilità delle fonti di prova, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. L’aggravante dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada è configurabile quando il sinistro sia ricollegabile all’alterata reattività o percezione del conducente in stato di ebbrezza. Non occorre un nesso eziologico, ma un collegamento materiale tra l’incidente e lo stato di alterazione: quanto maggiore è il livello alcolemico, tanto più facilmente il collegamento potrà dirsi provato.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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