Confisca per equivalente: giudice del rinvio non può reiterare motivazione illogica (Cass. pen. Sez. IV n. 10476 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è vincolato allo schema argomentativo enunciato dalla Corte di cassazione e non può fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità. Egli resta libero di pervenire al medesimo risultato decisorio con argomentazioni diverse, ovvero integrando e completando quelle già svolte, ma deve rispettare il divieto di riproporre il percorso motivazionale censurato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione costituisce una questione di diritto: la sentenza di annullamento vincola il giudice del rinvio anche alla determinazione della valutazione delle risultanze processuali. La violazione del dictum rescindente determina un nuovo annullamento con rinvio.
Il Fatto
La Terza Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 27 ottobre 2023, aveva annullato la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bologna in data 30 novembre 2022, limitatamente alla misura della confisca e al diniego dell’istanza di sostituzione della pena.
Il giudice del rinvio, nuovamente investito della questione, ha disposto la confisca della società riconducibile all’imputato ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen. e la confisca dei beni nella disponibilità del condannato fino al raggiungimento della somma di euro 282.183,02, quale profitto del reato, confermando altresì il diniego di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è parzialmente fondato. Il primo motivo — relativo alla confisca per equivalente — è accolto. La Terza Sezione, nell’annullare con rinvio, aveva già rilevato l’illogicità della conclusione del giudice di merito: il 10% del valore della fattura era stato desunto da conversazioni successive a un sequestro del 2019, mentre il reato contestato si riferiva a un periodo compreso tra l’aprile 2018 e il marzo 2019. La percentuale in precedenza richiesta per l’emissione del documento fiscale risultava invece inferiore e pari al 3-4%.
Il giudice del rinvio ha reiterato il vizio: si è limitato a richiamare frammenti di intercettazioni non dirimenti, omettendo di indicare i passaggi in cui emergeva la percentuale minore e senza spiegare perché quest’ultima potesse essere esclusa. La Corte ribadisce che la Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento dell’obbligo di motivazione, con la conseguenza che il giudice del rinvio è vincolato allo schema enunciato nella sentenza di annullamento (cfr. Sez. II n. 45863 del 24.09.2019; Sez. IV n. 43720 del 14.11.2003; Sez. I n. 2591 del 13.06.1998).
Il Collegio precisa che il giudice del rinvio può raggiungere lo stesso risultato con argomentazioni diverse o integrando quelle già svolte, ma resta vincolato al divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti (cfr. Sez. VI n. 552 dell’11.05.2000). Il Tribunale ha violato tale divieto su due piani: ha riportato in modo frammentario le intercettazioni relative al 10%, e non ha risolto l’illogicità segnalata dalla Suprema Corte. Sul punto la decisione va annullata con rinvio per nuovo esame.
Il secondo e il terzo motivo — concernenti la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità — sono invece manifestamente infondati. Il ricorrente sosteneva che, al momento della condotta, la precedente formulazione dell’art. 59 legge n. 689/1981 non conteneva ancora la lettera d) con la condizione impeditiva. La Corte osserva che l’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 applica in via transitoria le norme del Capo III, se più favorevoli, ai procedimenti pendenti, ma la disciplina attuale prevede quale condizione ostativa il fatto di aver agito per agevolare l’attività dell’associazione di stampo mafioso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689/1981 e 4-bis, comma 1, ordinamento penitenziario. Poiché in entrambi i regimi il condannato non aveva titolo alla sostituzione, l’istanza è stata correttamente respinta; non è possibile operare una commistione tra le due discipline.
Nota della Redazione
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