La sola sentenza di condanna non fonda le esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. VI n. 10507 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. impone che, contestualmente a una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze sia condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. La sola pronuncia di condanna a pena severa non è idonea, di per sé, a fondare l’applicazione di una misura cautelare. Essa deve essere valutata congiuntamente ad altri elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di recidiva, indicati dall’ufficio di Procura a sostegno dell’istanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 15/04/2024, aveva rigettato l’istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un imputato condannato in primo grado alla pena di diciannove anni e due mesi di reclusione per associazione finalizzata al narcotraffico e reati fine aggravati. Il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermato quel provvedimento con ordinanza del 26/11/2024.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, lamentando violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione: l’entità della pena, l’assenza di un ampio periodo di presofferto e l’estensione temporale dell’accertamento associativo avrebbero dovuto fondare il pericolo di reiterazione e di fuga.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ricostruendo la portata dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., che impone di valutare le esigenze cautelari tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti.
L’ufficio di Procura aveva fondato la propria richiesta su un solo elemento sopravvenuto, ossia la sentenza di condanna a severa pena detentiva, senza indicare alcun ulteriore elemento specifico. Tale solo dato, osserva la Corte, non è sufficiente a sostenere il provvedimento cautelare: deve essere valutato congiuntamente ad altri elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di recidiva.
Nel caso di specie il Tribunale di Catanzaro ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che i fatti risalgono al 2016 e che, da allora, non risultano collegamenti con il contesto ambientale in cui gli stessi sono maturati. Da ciò l’assenza di elementi dai quali desumere l’attualità delle esigenze cautelari, che non possono essere basate soltanto sulla condanna a pena severa.
La motivazione del provvedimento impugnato resiste quindi alle censure del ricorrente, che si limita a valorizzare come unico elemento sopravvenuto la sentenza di condanna. La Corte ha inoltre rilevato che la Procura aveva erroneamente qualificato la richiesta come aggravamento di misura in essere, laddove si trattava di istanza di applicazione.
Nota della Redazione
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