Frode informatica consumata con profitto su conto di terzo estraneo (Cass. pen. Sez. II n. 2819 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura della truffa e si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. La manipolazione del sistema informatico non esaurisce l’illecito, che si perfeziona con l’ottenimento del profitto. Non è necessaria la coincidenza tra autore della frode e percettore del profitto: il reato è consumato anche se il vantaggio resta nella sfera patrimoniale di un soggetto diverso, anche estraneo e ignaro. Il blocco della somma disposto dall’istituto bancario dopo l’accredito non incide sulla consumazione, già perfezionatasi.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del GIP che aveva applicato gli arresti domiciliari a un indagato per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica, contestati in più capi. Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
La difesa ha sostenuto, tra l’altro, l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine ex art. 407 cod. proc. pen., l’insussistenza dell’aggravante ex art. 615-ter, comma 2, n. 3, cod. pen., la divergenza tra fatto contestato e fatto ritenuto, la natura soltanto tentata della frode di un capo e l’apparenza della motivazione sulla attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che il decorso del termine per le indagini non invalida l’atto compiuto dopo la scadenza, ma ne determina al più l’inutilizzabilità, rilevabile ad istanza di parte e verificabile al momento dell’uso concreto in sede cautelare o probatoria, secondo Sez. II n. 12423 del 2020. La diversa pronuncia richiesta dalla difesa, Sez. V n. 40500 del 2019, riguarda atti tardivi nei confronti del medesimo soggetto, non l’estensione dell’inutilizzabilità agli elementi emersi verso un indagato iscritto successivamente.
Sull’aggravante, la Corte richiama la previsione dell’art. 615-ter, comma 2, lett. 3, cod. pen., che sanziona l’accesso da cui derivi distruzione o danneggiamento del sistema o dei dati, o interruzione del funzionamento. La modifica delle credenziali di accesso a una casella di posta elettronica integra l’aggravante, perché altera una componente essenziale del sistema. Nel caso concreto l’inserimento di un BOT ha infettato il sistema e consentito di disporre bonifici superando password e PIN. La censura è comunque priva di interesse, poiché la misura è stata adottata anche per la frode informatica concorrente.
Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato: il GUP aveva corretto un errore materiale nella indicazione della persona offesa, senza che ciò configuri un fatto diverso tale da imporre la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Il nucleo del principio emerge sul quarto motivo. La Corte ribadisce che l’art. 640-ter cod. pen. si consuma, come la truffa, quando l’autore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, secondo Sez. II n. 10354 del 2020. Non serve la coincidenza tra autore e percettore del profitto, che può essere soggetto diverso e non concorrente. La somma, transitata sul conto di un terzo aperto dagli stessi indagati con false generalità, è uscita dalla sfera patrimoniale della persona offesa: a nulla rileva che, dopo la denuncia, il denaro sia stato bloccato dall’istituto bancario. Il reato era già perfezionato.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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