Diffamazione e critica politica: è motivazione apparente affermare l’offensività dei post senza esaminarne il contesto (Cass. pen. 5359/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 5359/2026, decisa il 13 gennaio 2026 e depositata il 10 febbraio 2026 (R.G.N. 36114/2025) — Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, Relatore Elisabetta Maria Morosini.
Il principio di diritto
La valenza offensiva di un’espressione deve essere riferita al contesto ambientale e relazionale in cui è profferita: affermare in modo apodittico che i post hanno “contenuto palesemente diffamatorio”, senza indicare quale espressione sia offensiva, a cosa si riferisca e su cosa poggi tale conclusione, integra motivazione apparente. Costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione di giudizi negativi sull’operato di amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale; nel diritto di critica il rispetto della verità del fatto ha rilievo affievolito rispetto alla cronaca, per il carattere congetturale del giudizio valutativo, e i titolari di funzioni pubbliche sono soggetti a limiti di critica più ampi.
Il fatto
L’imputato era stato condannato in appello, anche agli effetti civili, per più episodi di diffamazione commessi tramite commenti pubblicati su gruppi Facebook dedicati al dibattito politico locale, riferiti a un tecnico comunale e alla moglie e a un amministratore pubblico, in relazione a notizie di stampa su vicende giudiziarie. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, tra l’altro, l’omessa declaratoria di prescrizione, l’erronea trascrizione e la non offensività dei post, e il legittimo esercizio del diritto di critica e di satira politica su fatti veri.
La motivazione
La Corte premette che il capo di imputazione, poco chiaro, assemblava le condotte trattando il reato istantaneo di diffamazione come se fosse permanente; ricostruiti i fatti, individua le date effettive di pubblicazione dei commenti residui (6 e 11 luglio 2017).
Nel merito, la sentenza d’appello — pur compendiandosi in trentaquattro pagine — presenta una motivazione al limite dell’apparenza: dieci pagine di riassunto del primo grado, la trascrizione integrale e superflua dei motivi di appello e poche pagine apodittiche sulla responsabilità. Manca ogni valutazione del contesto e del reale significato delle frasi nel susseguirsi dei commenti in dialogo tra gli utenti; sono assertive le affermazioni sul contenuto “palesemente diffamatorio” dei post e laconica l’esclusione dell’esimente del diritto di critica per mancata prova della verità del fatto.
La Corte richiama i principi consolidati in materia: la valenza offensiva va calibrata sul contesto (Sez. 5, n. 32907 del 2011, Di Coste); l’esercizio del diritto di critica presuppone fatti veri o l’incolpevole convincimento della loro verità e una forma non ingiustificatamente sovrabbondante, restando lecite coloriture, iperboli e toni aspri funzionali all’opinione (Sez. 1, n. 36045 del 2014, Surano); nella critica il rispetto della verità ha rilievo affievolito rispetto alla cronaca, per il carattere congetturale del giudizio (Sez. 5, n. 25518 del 2016, Volpe); è legittima la critica politica su notizia vera, di pubblico interesse e priva di attacco personale (Sez. 5, n. 4530 del 2022, Alloro; Sez. 5, n. 31263 del 2020, Capozza). L’impostazione trova eco nell’art. 10 CEDU e nella giurisprudenza della Corte europea, secondo cui i soggetti pubblici che agiscono nell’esercizio delle funzioni sono esposti a limiti di critica più ampi (Corte EDU, 6 novembre 2025, Baena Salamanca c. Spagna). Il giudice di merito avrebbe dovuto chiarire se i commenti fossero strettamente connessi alle notizie vere o le travalicassero, e se le espressioni trascendessero il diritto di critica e di satira per tradursi in un attacco ad hominem: nulla di ciò si rinviene nella sentenza impugnata.
Consegue l’annullamento. Rilevata l’assenza di elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte constata l’intervenuta prescrizione dei reati (perfezionatisi il 6 e l’11 luglio 2017; termine massimo di sette anni e sei mesi, con l’aggiunta di 208 giorni di sospensione), maturata prima del pervenimento del fascicolo alla Corte. In dispositivo, annulla senza rinvio agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione e annulla agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Implicazioni pratiche
La qualificazione di un post come diffamatorio non può fondarsi su formule di stile: il giudice deve individuare l’espressione offensiva, il suo referente e il contesto del thread, calando le categorie astratte nella situazione concreta. In difetto, la motivazione è apparente e la sentenza è annullabile in sede di legittimità.
Nella critica politica su fatti veri di pubblico interesse la soglia di punibilità si innalza: toni aspri, ironia e satira restano leciti finché funzionali all’opinione e non si risolvano in un attacco personale, e la verità richiesta è meno rigorosa rispetto al diritto di cronaca. È un parametro decisivo per chi commenta l’operato di amministratori e titolari di funzioni pubbliche.
L’annullamento senza rinvio per prescrizione non chiude la partita risarcitoria: l’annullamento agli effetti civili con rinvio al giudice civile conferma che l’azione delle parti civili prosegue in sede propria, dove il fatto sarà nuovamente vagliato secondo le regole civilistiche.
Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.
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