Inammissibile il ricorso che chiede rilettura delle prove di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 11025 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né adottare autonomamente nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, restando l’apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. operata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione. La mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di motivazione ed è, pertanto, inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 25 giugno 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 10 ottobre 2019, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di secondo grado, e la manifesta illogicità della motivazione quanto al riconoscimento della responsabilità, fondata su un asserito travisamento delle emergenze istruttorie.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, esaminando separatamente le due censure. Quanto alla prima, osserva che alla data del secondo giudizio non era intervenuta la prescrizione del reato contestato: trattandosi di furto pluriaggravato accertato il 17 luglio 2013, il decorso del termine prescrizionale è previsto per il 17 gennaio 2026.

Quanto alla seconda doglianza, la Corte ribadisce che esula dai poteri del giudice di legittimità la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. A sostegno richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, secondo cui la prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.

La Corte richiama altresì il principio per cui, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006). In sede di legittimità non sono dunque consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009).

Su queste basi, la Corte rileva che il ricorrente invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di appello. All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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