Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 11019 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare in modo generico una pretesa carenza o illogicità della motivazione. Il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata si destina per ciò solo all’inammissibilità, venendo meno la funzione tipica dell’impugnazione, ossia la critica argomentata al provvedimento. Quanto alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la norma richiede quali condizioni applicative, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, da valutare secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 16 aprile 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 12 aprile 2022 nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: l’omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, il Collegio osserva che la norma invocata richiede, quali condizioni applicative, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, da accertare congiuntamente.

Il giudice di merito deve verificare se, sulla base dei due indici-requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e coesista quello della non abitualità. Solo in tal caso il fatto può considerarsi di particolare tenuità e la punibilità esclusa. Il Collegio richiama sul punto Sez. 3, n. 47039 del 08.10.2015, Derossi.

Nel caso concreto, gli indici indicati nella sentenza impugnata risultano correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la sussumibilità del fatto nell’ipotesi dell’art. 131-bis cod. pen.

La seconda doglianza, invece, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle analoghe censure dedotte in appello, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio. La Corte ribadisce che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, da realizzare mediante motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta.

Il motivo che non si confronta con la motivazione impugnata è pertanto inammissibile. La Corte richiama Sez. 6, n. 8700 del 21.01.2013, Leonardo, oltre a Sez. 2, n. 27816 del 22.03.2019, Rovinelli, Sez. 3, n. 44882 del 18.07.2014, Cariolo e Sez. 6, n. 20377 del 11.03.2009, Arnone. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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