Bancarotta: posizione di garanzia dell’amministratore e obbligo di consegna delle scritture contabili (Cass. pen. Sez. V n. 8576 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità dell’amministratore di società di capitali, e in particolare del presidente del consiglio di amministrazione, non è esclusa dalla natura collegiale delle decisioni né dall’eventuale concorso di altri componenti dell’organo gestorio. L’art. 2381 cod. civ. consente la ripartizione di funzioni, ma gli altri consiglieri rispondono quando abbiano dolosamente omesso di vigilare o non siano intervenuti dopo aver conosciuto gli atti illeciti. Quanto alla bancarotta documentale, l’obbligo di regolare tenuta e di consegna delle scritture contabili al curatore discende dalla legge e resta in capo all’amministratore, non potendosi trasferire sul professionista incaricato né sul curatore, che non è tenuto a reperire le scritture indicate dall’imputato. La pretestuosità delle giustificazioni sulla mancata consegna, unita alla gravità delle lacune contabili, integra il dolo specifico del reato.

Il Fatto

La Corte di Appello di Milano confermava la condanna di primo grado nei confronti dell’imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e impropria cd. tributaria, in relazione a una società dichiarata fallita. L’imputato aveva rivestito dapprima la carica di presidente del consiglio di amministrazione e poi quella di amministratore unico. Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Il ricorrente censurava l’attribuzione delle condotte distrattive al solo imputato nonostante la gestione collegiale della società, la carenza di motivazione sull’elemento psicologico della bancarotta documentale e impropria, e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di due soggetti escussi come testimoni, che a suo avviso avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie dell’art. 210 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che l’imputazione è stata elevata esclusivamente nei confronti del ricorrente, al quale, nella qualità rivestita, sono state ascritte le condotte distrattive. Il possibile concorso di altri amministratori, prospettato come mero sospetto dalla curatela, non poteva costituire oggetto di specifica disamina perché estraneo all’imputazione.

La natura stessa delle condotte — esborsi del denaro sociale per spese personali o per rapporti estranei all’oggetto sociale — costituisce la cifra della responsabilità del ricorrente, che l’eventuale assenso di altri non avrebbe potuto scalfire. Nell’ambito delle società di capitali l’amministratore si identifica con il soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa; in caso di ripartizione di funzioni ex art. 2381 cod. civ., gli altri componenti rispondono anch’essi allorché abbiano dolosamente omesso di vigilare o, venuti a conoscenza degli atti illeciti, non siano intervenuti, secondo il principio di Sez. III n. 12370 del 09.03.2005.

Infondato è il secondo motivo. La Corte ribadisce che l’obbligo di regolare tenuta della contabilità e quello di consegna delle scritture al curatore in caso di fallimento sono espressamente inerenti alla carica di amministratore e non possono essere trasferiti sul professionista incaricato né sul curatore. Il curatore non è tenuto ad attivarsi per reperire le scritture, neppure se l’amministratore ne ha indicato il luogo. La pretestuosità delle giustificazioni, la contraddittorietà delle indicazioni sulla reperibilità della documentazione e la gravità delle lacune contabili sono state ritenute indicative del dolo specifico, anche in relazione alle operazioni dolose e alle distrazioni contestate.

Quanto al terzo motivo, relativo alla bancarotta cd. tributaria, la Corte rileva l’omesso sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, qualificato come surrettizia forma di autofinanziamento, riferibile all’imputato in virtù del ruolo rivestito.

Inammissibile è infine il quarto motivo, in quanto la questione di inutilizzabilità non era stata devoluta al giudice di appello e, in ogni caso, il ricorso prospetta solo dubbi sul possibile coinvolgimento dei soggetti escussi come testimoni. Non sussiste incompatibilità con l’ufficio di testimone nei confronti del titolare di una carica societaria che, in via astratta, avrebbe potuto essere coinvolto in reati connessi, secondo Sez. V n. 631 del 30.11.2000. Il ricorso non indica gli atti specificamente affetti dal vizio e la loro incidenza sul compendio probatorio, come richiesto da Sez. Un. n. 23868 del 23.04.2009. Da qui il rigetto e la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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