Ricorso in cassazione personale dell’imputato inammissibile senza difensore abilitato (Cass. pen. Sez. VII n. 11123 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto personalmente dall’imputato. A seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come novellato dall’art. 1, comma 55, della citata legge, per asserita violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU: rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Con sentenza del 25 luglio 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, emessa il 23 giugno 2022 dal Tribunale di Torino, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La condanna riguardava la detenzione illecita, al fine di cessione a terzi, di sostanza stupefacente del tipo eroina, del peso di circa diciassette grammi ripartita in quindici dosi, della quale l’imputato tentava di disfarsi una volta fermato e sottoposto a controllo dalla polizia giudiziaria.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e deducendo questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, settimo comma, e 117, primo comma, Cost. Il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato in via preliminare un profilo di inammissibilità di natura processuale. Il ricorso è stato proposto direttamente dalla parte, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte suprema. Questa circostanza è dirimente, perché il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere presentato personalmente dall’imputato. A seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato costituisce requisito imposto a pena di inammissibilità.
Il Collegio ha richiamato sul punto le Sezioni Unite n. 8914 del 21 dicembre 2017 (dep. 2018, Rv. 272010), che hanno già affermato il principio secondo cui l’impugnazione in cassazione deve essere sottoscritta da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. La difesa tecnica è dunque condizione di procedibilità dell’impugnazione, e la sua assenza determina automaticamente la declaratoria di inammissibilità.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata dall’imputato, la Corte ha osservato che essa è manifestamente infondata. Le Sezioni Unite n. 8914 del 21 dicembre 2017 (dep. 2018, Rv. 272011) hanno già riconosciuto, in modo condivisibile, che la scelta legislativa di richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore. Tale opzione non determina alcuna limitazione delle facoltà difensive, in quanto non incide sul diritto di difesa sostanziale ma soltanto sulle modalità di esercizio dell’impugnazione. Del resto, la questione era già stata ritenuta manifestamente infondata con riguardo all’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e dell’art. 6 CEDU.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La Corte ha tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000 e ha rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ne è conseguito, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.