Notifiche valide se il domicilio è eletto presso il difensore (Cass. pen. Sez. IV n. 6819 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenire di una nuova elezione di domicilio, ove ritualmente comunicata all’autorità procedente, non richiede la revoca espressa della precedente dichiarazione o elezione di domicilio, che resta automaticamente superata. Ne consegue la validità delle notificazioni eseguite presso lo studio del difensore di fiducia divenuto domiciliatario. Ai fini della celebrazione del processo in assenza ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio costituisce di regola indice idoneo a fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo, ulteriormente suffragato dal rilascio di procura speciale per la definizione con rito alternativo e dalla richiesta di sospensione con messa alla prova.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Prato, con sentenza del 12 settembre 2022 divenuta definitiva il 28 dicembre 2022, alla pena complessiva per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, all’esito di un processo celebrato in assenza.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato. Il ricorrente deduce la nullità della dichiarazione di assenza e della notifica della vocatio in iudicium, contestando che le notificazioni siano state eseguite presso il difensore anziché presso la residenza, senza revoca espressa della precedente elezione di domicilio.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo passaggio riguarda la successione tra diverse dichiarazioni di domicilio. Secondo consolidato orientamento, il sopraggiungere di una nuova elezione di domicilio, ritualmente comunicata all’autorità procedente, non richiede la revoca espressa della precedente: Sez. U n. 41280 del 17.10.2006 afferma che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione pur non espressamente revocata; nello stesso senso Sez. V n. 40487 del 2019 e Sez. VI n. 30767 del 2013. Le notifiche presso lo studio del difensore domiciliatario sono dunque rituali.
Il secondo passaggio riguarda la conoscenza effettiva del processo. La Corte ricorda che la dichiarazione di assenza è intervenuta sotto la vigenza dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, che ha elevato il livello di garanzie: il processo può svolgersi in assenza solo quando emerga con certezza che l’imputato è a conoscenza del procedimento e che la sua assenza è frutto di scelta volontaria e consapevole.
Il riferimento centrale è a Sez. U n. 23948 del 28.11.2019 (dep. 2020), Ismail, secondo cui il presupposto è una situazione di piena conoscenza personale o di comprovato rifiuto della chiamata in giudizio, non essendo sufficiente la conoscenza meramente presunta o legale. Gli indici di conoscenza devono essere effettivi: l’elezione di domicilio deve essere seria e reale e la nomina del difensore di fiducia effettiva. La volontaria sottrazione richiede condotte positive, accertate anche nel coefficiente psicologico, senza trasformare la mancata diligenza in automatica volontà di evitare la conoscenza degli atti.
La Corte richiama poi Sez. U n. 15498 del 26.11.2020, Lovric, secondo cui la ricorrenza delle condizioni dell’art. 420-bis, comma 2 non esime il giudice della rescissione dal valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall’imputato rimasto assente. Nel caso concreto la nomina del difensore con elezione di domicilio, la procura speciale per la definizione con rito alternativo e la richiesta di messa alla prova, con l’interlocuzione dell’UEPE dimostrativa della piena consapevolezza del processo, confermano la volontarietà dell’assenza. Il ricorso è quindi infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Nota della Redazione
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