Pene accessorie e continuazione: rileva la pena base del reato più grave (Cass. pen. Sez. VII n. 11130 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, ai fini dell’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale occorre fare riferimento alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non alla pena complessiva risultante dall’aumento per la continuazione. La pena accessoria è dunque illegittima quando la sua durata sia stata determinata sulla base del cumulo. Il vizio della statuizione può essere eliminato direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen., senza rinvio al giudice di merito, trattandosi di determinazione che non richiede nuovi accertamenti di fatto. È invece inammissibile il ricorso avverso una sentenza emessa all’esito del patteggiamento che non deduca uno dei vizi tipici ammessi dall’art. 444 cod. proc. pen.
Il Fatto
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.I.P. del Tribunale di Torino aveva applicato, su loro richiesta, la pena per reati in materia di stupefacenti. Nei confronti di uno dei ricorrenti la pena era stata determinata riconoscendo la continuazione con il reato oggetto di una precedente sentenza del medesimo Tribunale.
Il primo ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 29 cod. pen., per avere il giudice applicato l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni senza considerare che la pena da assumere a riferimento è quella inflitta in concreto per il solo reato più grave, non quella complessiva. Il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 444 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII affronta due questioni distinte. La prima riguarda il criterio di determinazione della durata delle pene accessorie quando più reati siano legati dal vincolo della continuazione. La seconda concerne l’ambito delle doglianze esperibili contro una sentenza di patteggiamento.
Sul primo profilo la Corte afferma che, ai fini dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale, occorre fare riferimento alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non alla pena complessiva risultante dall’aumento per la continuazione. Il principio è confortato da un orientamento consolidato, richiamato con Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018 e Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017.
Nel caso concreto la pena per il reato base risulta pari ad anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 12.100,00 di multa. Tale misura è inferiore al limite di tre anni previsto dall’art. 29 cod. pen. per l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. L’applicazione della pena accessoria è quindi erronea.
La Corte dispone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo, eliminando direttamente la statuizione: si tratta di determinazione che può essere rimossa da questa Corte ai sensi dell’art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen., senza necessità di rinvio al giudice di merito.
Quanto al secondo ricorrente, il ricorso è inammissibile. Le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emessa all’esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. attengono ai vizi della sentenza rispetto alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. L’inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 29 c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio