Partecipazione ad associazione per droga anche con apporto limitato nel tempo (Cass. pen. Sez. IV n. 11174 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è reato a forma libera: la condotta costitutiva può realizzarsi in qualsiasi forma, purché si traduca in un contributo causale apprezzabile e concreto all’esistenza o al rafforzamento del sodalizio. È irrilevante la durata dell’apporto, che può essere limitata nel tempo, e non è richiesto alcun atto di investitura formale. Non occorre che il partecipe intervenga nella materiale attività di spaccio, essendo sufficiente un apporto funzionale al perseguimento degli scopi associativi, valutato alla luce del grado di consapevolezza e della volontà di aderire al gruppo. Sul piano cautelare, la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275 cod. proc. pen. può fondarsi sulla gravità del reato, sulle modalità del fatto, sull’assenza di recesso e sul rischio di reiterazione, anche sotto forma diversa.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di L’Aquila confermava l’ordinanza con cui il Gip aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna gravemente indiziata di partecipazione a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti. Le si contestava di avere fornito al sodalizio, in via continuativa, schede telefoniche intestate non ai sodali ma a ignari clienti dei negozi di telefonia presso cui lavorava, utilizzandone indebitamente i documenti, e di avere intrattenuto stretti rapporti con il vertice del gruppo, ricevendone confidenze e fornendo indicazioni utili a eludere i controlli di polizia.

La ricorrente impugnava l’ordinanza con due motivi: da un lato contestava la configurabilità della condotta di partecipazione, per essere i suoi contatti limitati nel tempo e privi della coscienza e volontà di aderire al gruppo; dall’altro negava l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, allegando la cessazione del rapporto di lavoro con il negozio di telefonia e l’esistenza di un nuovo contratto con altra società.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ricostruisce la fattispecie sulla base di un orientamento consolidato. La partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti integra un reato a forma libera, la cui condotta può esprimersi in modi diversi purché arrechi un contributo causale all’esistenza o al rafforzamento del sodalizio: si richiama Sez. III n. 35975 del 2021. Non basta un contributo insignificante, ma è sufficiente un apporto sia pure minimo e non irrilevante, da individuare e specificare in concreto quanto alla parte svolta dal compartecipe.

La Corte chiarisce poi che l’apporto può essere anche limitato a una fase temporalmente circoscritta: Sez. III n. 27910 del 2019, Sez. VI n. 42937 del 2021 e Sez. IV n. 50570 del 2019 confermano che la durata del periodo di osservazione non è decisiva, purché dagli elementi acquisiti emerga un sistema collaudato cui gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicitamente. Sez. IV n. 51716 del 2013 e Sez. III n. 22124 del 2015 precisano che non occorre un atto di investitura formale, ma un contributo funzionale all’associazione in un dato momento storico.

Su queste basi il provvedimento impugnato è ritenuto coerente con i principi richiamati. Il ruolo della ricorrente viene valorizzato alla luce della fornitura continuativa di schede intestate a clienti ignari, del legame fiduciario con il capo del sodalizio e della conoscenza dei luoghi e delle dinamiche operative del gruppo. Il fatto che ella non abbia partecipato direttamente allo spaccio è giudicato privo di significato, avendo svolto un ruolo causalmente rilevante per il mantenimento in vita della consorteria. La sua stessa ammissione in sede di interrogatorio concorre a fondare il giudizio di consapevolezza.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ritiene correttamente applicata la presunzione di pericolosità dell’art. 275 cod. proc. pen., in ragione della gravità del reato, delle modalità del fatto, dell’assenza di elementi di recesso e del concreto rischio di reiterazione, che permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro presso il negozio di telefonia. Il ricorso, secondo i giudici di legittimità, oppone una propria ricostruzione del merito, come tale inammissibile — Sez. I n. 47499 del 2007, Sez. F n. 37368 del 2007. Da qui il rigetto con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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