L’attendibilità della persona offesa è questione di fatto non censurabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 14570 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’id quod plerumque accidit e insuscettibili di verifica empirica. Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che la tesi disattesa risulti implicitamente superata dalla motivazione complessivamente considerata.
Il Fatto
Con sentenza del 26 settembre 2019, il Tribunale di Reggio Calabria condannava l’imputato per il reato di violenza privata ex art. 610 cod. pen., dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al concorrente reato di porto in luogo pubblico di arma impropria. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11 novembre 2025, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La difesa lamentava l’omessa valutazione delle deduzioni difensive riguardanti la non attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sarebbero state strumentali all’eliminazione di un concorrente in ambito lavorativo.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha preliminarmente rammentato il consolidato orientamento per cui l’attendibilità della persona offesa dal reato costituisce questione di fatto, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito e risulta sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifeste contraddizioni o di motivazioni fondate su mere congetture.
Con specifico riferimento all’adeguatezza motivazionale della sentenza impugnata, la Corte ha evidenziato come il giudice d’appello non sia tenuto a confutare qualsiasi specifica deduzione difensiva, allorché dalla motivazione complessiva del provvedimento la stessa risulti comunque implicitamente disattesa. I giudici di merito avevano infatti ritenuto le dichiarazioni della persona offesa credibili e coerenti, valorizzando la convergenza tra l’esito delle ispezioni e il narrato, con il rinvenimento del seghetto utilizzato per la minaccia nel luogo dei fatti.
La Corte ha quindi escluso qualsivoglia carenza motivazionale, rilevando come la diversa ricostruzione prospettata dall’appellante fosse stata implicitamente ritenuta non credibile in quanto priva di riscontri oggettivi o circostanze specifiche a sostegno della tesi difensiva, limitata ad una mera allegazione di calunnia per ragioni di concorrenza lavorativa.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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