Estorsione consumata anche con denaro consegnato in servizio di polizia (Cass. pen. Sez. II n. 30206 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione, il delitto è consumato, e non soltanto tentato, quando la cosa estorta viene consegnata dal soggetto passivo all’estorsore, anche se l’intervento della polizia giudiziaria sia stato preventivamente predisposto e segua immediatamente la consegna con l’arresto del reo e la restituzione del bene all’avente diritto. L’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ricorre quando la condotta minacciosa sia espressione di una capacità intimidatrice riconducibile alle modalità proprie dell’agire mafioso, idonea a determinare assoggettamento e omertà, senza che occorra il richiamo espresso a un sodalizio né la prova della sua esistenza. La circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla Corte costituzionale n. 120 del 2023, è incompatibile con l’aggravante del metodo mafioso e non può trovarvi applicazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli Nord, accoglieva l’appello del pubblico ministero, riqualificando come estorsione consumata il fatto contestato e rideterminando la pena; in parziale accoglimento dell’appello dell’imputato, lo assolveva da altro reato perché il fatto non sussiste.

Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’errata qualificazione del fatto come consumato anziché tentato, l’omessa pronuncia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla lieve entità del fatto, e l’errata configurazione dell’aggravante del metodo mafioso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio delle Sezioni unite n. 19 del 27.10.1999, Campanella, secondo cui il delitto è consumato quando la cosa estorta è consegnata, anche se l’intervento della polizia giudiziaria sia stato predisposto e segua con l’arresto del reo e la restituzione del bene. Le censure difensive non si confrontano con la ratio decidendi e ripropongono una tesi superata dall’arresto delle Sezioni unite, cui ha dato continuità la successiva giurisprudenza (Sez. II n. 12675 del 2019, Sirbu).

La Corte esamina con precedenza il quarto e il terzo motivo, essendo la questione dell’aggravante del metodo mafioso preliminare rispetto a quella della lieve entità del fatto. L’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. ricorre quando la minaccia sia espressione di capacità intimidatrice riconducibile all’agire mafioso e idonea a determinare assoggettamento e omertà (Sez. II n. 35428 del 2018, Caia; Sez. II n. 36431 del 2019, Bruzzese). Non occorre il richiamo espresso a un sodalizio né la prova della sua esistenza, potendo l’aggravante configurarsi anche mediante messaggi impliciti o “silenti” (Sez. II n. 51324 del 2023, Rizzo; Sez. II n. 21707 del 2019, Barone). Nei territori di radicamento mafioso è sufficiente il richiamo implicito al potere intimidatorio della consorteria (Sez. II n. 34786 del 2023, Gabriele).

La corte territoriale si è attenuta a tali principi, valorizzando le modalità della condotta: il riferimento all’uso di strumenti micidiali, le minacce di morte, l’affermazione di conoscere il luogo di abitazione della vittima e la fissazione del termine di Ferragosto per il pagamento, scadenza tipica della riscossione estorsiva nei contesti di criminalità organizzata. Le censure, concentrandosi su singole espressioni, non si confrontano con la valutazione unitaria delle complessive modalità dell’azione intimidatoria.

Quanto alla diminuente della lieve entità, la Corte conferma che essa non trova applicazione quando ricorra l’aggravante del metodo mafioso (Sez. II n. 32569 del 2023, Aguì). La sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 ha introdotto la nuova attenuante quale “valvola di sicurezza”, destinata a operare solo per episodi “marcatamente dissimili” da quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza, caratterizzati da occasionalità dell’iniziativa, ridotta entità dell’offesa, non elevata utilità pretesa e assenza di profili organizzativi. Il ricorso al metodo mafioso esprime proprio quel disvalore e quei profili di allarme sociale che delimitano l’ambito operativo della diminuente: sarebbe contrario alla sua ratio estenderla a quelle ipotesi che costituiscono il paradigma storico del fenomeno criminale che aveva giustificato l’inasprimento sanzionatorio.

Infine, quanto alle circostanze attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego quando con l’impugnazione vengano semplicemente riproposti gli stessi elementi già sottoposti al giudice di primo grado e da questi disattesi, senza addurre alcuna particolare ragione idonea a giustificare un diverso apprezzamento ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. (Sez. I n. 33951 del 2021, Avallone; Sez. IV n. 5875 del 2015, Nargisio). Il motivo di appello si limitava a censurare il percorso del tribunale senza introdurre elementi ulteriori. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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