Revoca parziale della sospensione condizionale e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. V n. 11208 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello del solo imputato, il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. opera anche quando il giudice di secondo grado non revochi integralmente il beneficio, ma ne limiti la portata: è pertanto illegittima la sentenza che, in assenza di appello del pubblico ministero, circoscriva la sospensione condizionale della pena alla sola pena detentiva per correggere l’erronea estensione alla pena pecuniaria disposta in primo grado. La condanna alle spese processuali, invece, ha ad oggetto un’obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che la sua esecuzione non può essere sospesa per effetto del beneficio.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva condannato l’imputata per due episodi di furto in abitazione, esclusa l’aggravante, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, applicata la diminuente per il rito e concessa la sospensione condizionale della pena.
La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma, concedeva il beneficio limitatamente alla sola pena detentiva. L’imputata ricorreva per cassazione, deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e violazione di legge per avere la Corte territoriale disposto d’ufficio una parziale reformatio in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero, oltre all’illegittima condanna alle spese del grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla quantificazione dell’aumento per la continuazione, è dichiarato inammissibile perché attinge valutazioni discrezionali del giudice di merito, congruamente motivate sui criteri dell’art. 133 cod. pen. e non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ribadisce l’orientamento per cui, in tema di reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni della pena-base, tanto più quando la misura degli aumenti resta entro il limite legale del triplo e i reati sono seriali e omogenei.
Il secondo motivo è invece fondato nella parte relativa alla limitazione del beneficio. L’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. vieta al giudice dell’appello del solo imputato di revocare benefici. Il divieto, secondo la Corte, non riguarda soltanto la revoca integrale: ricomprende anche la revoca parziale, poiché la limitazione della sospensione alla sola pena detentiva incide in senso peggiorativo sulla posizione dell’imputato.
La Corte richiama il precedente Sez. II n. 34727 del 2022, che vieta la revoca della sospensione in assenza di appello del pubblico ministero, e ne estende il principio al caso di specie, nel quale l’intervento del giudice territoriale era diretto a emendare l’erronea estensione del beneficio anche alla pena pecuniaria. La sentenza è pertanto annullata su questo punto.
Quanto alle spese processuali, la doglianza è aspecifica e inammissibile e, in ogni caso, infondata: la condanna al pagamento integra un’obbligazione civile e non una pena accessoria, sicché non può essere sospesa. La Corte richiama in proposito Sez. V n. 12214 del 2022 e Sez. V n. 28081 del 2013, che escludono l’assimilazione alla nozione tecnica di pena, pur recependo la qualificazione di sanzione economica accessoria data dalla Corte cost. n. 98 del 1998.
La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio limitatamente all’esclusione della sospensione condizionale in riferimento alla sola pena pecuniaria; nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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