Falso ideologico per attività istruttoria mai svolta dal RUP controfirmante (Cass. pen. Sez. 5 n. 11333 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, la controfirma apposta da un funzionario su un atto che gli attribuisce espressamente e nominativamente lo svolgimento di un’attività istruttoria in realtà mai compiuta integra il concorso nel reato di cui all’art. 479 cod. pen., attesa la piena condivisione del contenuto dell’atto. Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesti l’animus nocendi né l’animus decipiendi: deve escludersi che il dolo possa desumersi dal solo dato obiettivo della non veridicità dell’asserto, ma è dolosa la falsa attestazione di un accertamento mai compiuto e chiaramente esplicato nell’atto. Il reato non è configurabile come falso irrilevante quando l’attestazione infedele concerne un’attività che costituisce indefettibile presupposto del contenuto dispositivo dell’atto stesso. Difetta l’induzione in errore di cui all’art. 48 cod. pen. allorché il soggetto abbia direttamente concorso alla formazione dell’atto falso mediante la sottoscrizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, aveva dichiarato la responsabilità penale di un collaboratore amministrativo professionale per il reato di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 476, secondo comma, cod. pen. All’imputato era stato contestato di aver concorso, quale responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio di elitrasporto di organi, a formare una determina dirigenziale contenente attestazioni non conformi al vero: l’atto attribuiva all’imputato lo svolgimento dell’istruttoria e la redazione degli allegati di gara, in realtà curati da altri soggetti. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 16 maggio 2025, aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando i motivi di gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva vizio di motivazione per travisamento della determina n. 842 del 2019. Il Collegio ha osservato che le argomentazioni del ricorrente circa i ruoli e le responsabilità nell’ambito della procedura di evidenza pubblica sono ultronee rispetto al tenore testuale dell’atto: l’epigrafe della determina attribuisce espressamente e nominativamente all’imputato l’istruttoria preliminare, attività mai svolta e la cui attestazione è stata da lui sottoscritta in calce, unitamente al direttore, condividendone integralmente il contenuto.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 5, n. 28594 del 2018, secondo cui anche le attestazioni implicite appartengono al contenuto enunciativo dell’atto pubblico: l’accertamento della falsità non riguarda solo la formulazione espressa ma anche i presupposti necessari, quando una determinata attività non menzionata costituisca indefettibile presupposto di fatto dell’attestazione stessa.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ribadito che per la falsità ideologica è sufficiente il dolo generico, ossia la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione. Ha precisato che il dolo non può desumersi dal solo dato obiettivo della non veridicità dell’asserto, dovendosi escludere le ipotesi di semplice leggerezza o negligente applicazione di prassi amministrative; nel caso di specie, tuttavia, l’attestazione di un accertamento mai compiuto, chiaramente esplicata nell’atto e sottoscritta dall’imputato, esclude ogni profilo di mera negligenza.
La Corte ha infine disatteso il terzo motivo, relativo alla dedotta induzione in errore ex art. 48 cod. pen., qualificandolo aspecifico: la chiarezza dell’attestazione non veritiera e la firma apposta in calce all’atto non consentono di configurare alcun inganno, difettando nella fattispecie proprio l’induzione in errore, che postula la redazione del documento da parte di un soggetto diverso dall’agente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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