Omicidio stradale colpa differenziata e travisamento inammissibile (Cass. pen. Sez. 4 n. 5223 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di omicidio stradale, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifico, a quello originariamente contestato non realizza una diversità o immutazione del fatto, né fonda il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. Il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU non è consentito, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. È inammissibile il ricorso che, pur denunciando formalmente un travisamento della prova, solleciti in realtà una non consentita rilettura del valore dimostrativo degli elementi probatori, poiché il travisamento non è mezzo per valutare nel merito la prova ma strumento per saggiare la tenuta della motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale), con riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 7, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. All’imputata si contestava di aver causato la morte di una conducente, avendo impegnato un’intersezione semaforica a velocità doppia rispetto a quella consentita, senza rispettare il diritto di precedenza.
La vittima, alla guida del proprio veicolo, era stata urtata nel lato destro mentre svoltava a sinistra. In sede di merito era stato escluso che la ricorrente avesse violato la luce semaforica rossa, risultando invece accertato che la luce per essa era verde, con conseguente configurazione di un concorso di colpa della persona offesa, la quale aveva a sua volta violato gli artt. 145 e 154 cod. strada. Avverso la sentenza di appello, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, escludendo la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione. Pur essendo stato escluso in dibattimento il profilo di colpa relativo alla violazione del semaforo rosso, tale circostanza non ha integrato un radicale mutamento del fatto, ma una diversa modulazione del profilo già contestato, come tale consentita. La sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifico, a quello originariamente contestato non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto.
Quanto alla dedotta violazione delle norme costituzionali e convenzionali, la Corte ha richiamato il principio per cui non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, non essendo tale inosservanza prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., potendo essa soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la ricorrente, pur richiamando formalmente la nozione di travisamento della prova, ha in realtà sollecitato una non consentita rilettura del valore dimostrativo degli elementi probatori, funzionale a sostenere una diversa ricostruzione del sinistro. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti. La Corte ha inoltre escluso che la condotta della vittima non fosse prevedibile, richiamando il principio per cui il conducente deve prefigurarsi anche la condotta imprudente degli altri conducenti, e ha ritenuto che l’evento costituisse la concretizzazione del rischio che le regole violate intendevano evitare.
Il terzo motivo, relativo alla mancata assunzione di una perizia, è stato ritenuto infondato, in quanto la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. è un passaggio meramente eventuale e straordinario, e il rigetto della richiesta peritale è incensurabile in sede di legittimità se logicamente motivato. Il quarto motivo è stato infine ritenuto aspecifico: i giudici di merito non hanno attribuito alla scatola nera valore di prova legale, ma hanno ritenuto che la velocità rilevata avesse trovato conferma nello stato dei veicoli coinvolti, rendendo irrilevante il richiamo all’art. 145-bis d.lgs. n. 209/2005.
Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro tremila oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso