Rifiuto dell’alcoltest e reato istantaneo: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 32213 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, ha natura di reato istantaneo e si consuma già nel momento in cui il conducente oppone un rifiuto verbale alla richiesta di sottoposizione all’alcoltest. Ne deriva la piena irrilevanza delle doglianze relative al corretto funzionamento dell’etilometro, non essendovi stato alcun accertamento strumentale. Il rifiuto può, peraltro, manifestarsi anche attraverso un comportamento ostruzionistico, come tentativi di soffiaggio assolutamente inidonei. È manifestamente infondata la deduzione di violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. quando la sentenza non muti il contenuto dell’addebito. Il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, a mezzo del difensore, impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato l’affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada. Nel giudizio di merito era emerso che il conducente, alla vista della pattuglia dotata di etilometro, aveva rifiutato più volte di sottoporsi all’alcoltest, tentando persino di accendere il motore per allontanarsi; solo su sollecitazione della compagna aveva effettuato tentativi di soffiaggio risultati inidonei.
La difesa deduce, con un primo motivo, la violazione degli artt. 521 e 597 cod. proc. pen., sostenendo che le argomentazioni sulla responsabilità sarebbero state introdotte per la prima volta in appello, che il momento consumativo sarebbe stato anticipato ai rifiuti verbali e che di tali rifiuti non vi sarebbe traccia nell’imputazione. Con un secondo motivo si contesta l’erronea applicazione dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investe profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di appello. I giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua e adeguata, esente da vizi logici, fondata su corretti criteri di inferenza e su condivisibili massime di esperienza.
Rilevano, in particolare, le dichiarazioni del teste qualificato, verbalizzante, che ha descritto come il conducente, invitato a sottoporsi all’alcoltest, avesse rifiutato più volte, tentando di allontanarsi con l’auto, e, indotto dalla compagna, avesse effettuato più tentativi di soffiaggio assolutamente inidonei, simulando l’atto di soffiare. La Corte d’appello ha quindi validamente ritenuto che il reato fosse venuto in essere già all’atto del rifiuto verbalmente opposto alla sottoposizione alle prove.
Tale ricostruzione è conforme al dettato normativo, nel quale la giurisprudenza di legittimità riconosce la natura di reato istantaneo. Sul piano sostanziale, le doglianze relative al mancato accertamento del corretto funzionamento dell’apparecchiatura si appalesano irrilevanti, avendo il conducente opposto un inequivocabile rifiuto, dapprima verbale e poi concretizzatosi in un comportamento ostruzionistico.
Del pari manifestamente infondata è la prospettazione della violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., non essendo intervenuto in sentenza alcun mutamento del contenuto dell’addebito. Quanto al secondo motivo, il diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è assistito da conferente giustificazione, avendo la Corte di merito evidenziato che il ricorrente era gravato da altri precedenti condanne per violazioni del codice della strada. La Corte richiama Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, secondo cui la sostituzione della pena ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello