Inammissibili i ricorsi per motivi generici e rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 11404 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la violazione del diritto di difesa per mancata ammissione di prove senza precisarne l’oggetto, la portata e la rilevanza decisiva nel contesto processuale di riferimento. Parimenti inammissibile è il ricorso che, sul trattamento sanzionatorio, si limiti a prospettare mero dissenso rispetto alla motivazione del giudice di merito, ovvero che tenda a una diversa ricostruzione e valutazione delle fonti probatorie in assenza di comprovato travisamento. Il sindacato di legittimità non si estende alla rivalutazione delle prove e al merito della commisurazione della pena.

Il Fatto

Due ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado relativa a una rapina. La questione approda in Cassazione con ricorsi che lamentano, per un ricorrente, l’acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni delle persone offese assunte ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. per sopravvenuta irreperibilità e l’assenza di riscontri probatori, oltre al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. Per l’altro ricorrente si deduce la violazione del diritto di difesa per mancata escussione di un teste di polizia giudiziaria inserito nella lista del pubblico ministero, e l’erronea affermazione di responsabilità per alcuni capi d’imputazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo del primo ricorrente relativo all’acquisizione delle dichiarazioni delle persone offese. Il motivo è generico, perché non chiarisce le ragioni dell’assunta illegittimità dell’applicazione dell’art. 512 cod. proc. pen. a fronte delle ricerche, ancorché vane, effettuate dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, di cui la sentenza impugnata ha dato conto. È inoltre aspecifico, perché omette di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha individuato il riscontro esterno nel certificato medico delle lesioni, e non indica le prove a discarico asseritamente non ammesse né la loro rilevanza decisiva.

Il motivo che investe il trattamento sanzionatorio è parimenti inammissibile. Esso prospetta un mero dissenso sulla pena. La Corte di appello ha evidenziato l’assenza di elementi positivi tali da giustificare le circostanze attenuanti generiche, valorizzando l’intensa violenza della condotta. Tali argomentazioni sorreggono adeguatamente la quantificazione della pena e il conseguente diniego dei richiesti benefici di legge, che l’entità della pena non avrebbe consentito.

Quanto al ricorso del secondo imputato, il motivo sulla violazione del diritto di difesa per la mancata escussione di un teste di polizia giudiziaria è inammissibile per genericità. Il ricorrente omette di allegare l’oggetto dell’esame che sarebbe stato pretermesso e di precisarne l’efficacia potenzialmente decisiva. La Corte ribadisce che la violazione del diritto di difesa, nella specie della mancata ammissione delle prove dedotte, esige la specificazione delle prove che l’imputato non ha potuto assumere e della loro rilevanza ai fini della decisione.

I restanti motivi, volti a contestare l’affermazione di responsabilità per alcuni capi d’imputazione, sono dichiarati inammissibili perché diretti a prefigurare un’alternativa rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e privi dell’indicazione di un concreto travisamento delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

La Corte dichiara pertanto inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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