Mancata indicazione della provenienza come prova della consapevolezza nella ricettazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 237 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova della consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricevuta, nel delitto di ricettazione, può essere desunta da qualsiasi elemento, ivi inclusa la mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento spiegabile con un acquisto in mala fede. Il reato è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile quando l’agente si sia rappresentato la concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e ne abbia accettato il rischio. La ricettazione concorre con il delitto di commercio di prodotti con segni falsi, trattandosi di fattispecie strutturalmente e cronologicamente diverse, tra le quali non sussiste un rapporto di specialità.
Il Fatto
L’imputato veniva condannato per il reato di ricettazione, per aver ricevuto un pacco contenente sessanta magliette con marchio contraffatto. Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che confermava la condanna, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’affermazione apodittica della sua consapevolezza della provenienza illecita dei beni, in assenza di elementi oggettivi idonei a fondarla. Secondo la difesa, la mancanza di documentazione fiscale non poteva costituire prova del dolo, gravando l’obbligo di predisporre tale documentazione esclusivamente sul venditore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, condividendo il percorso argomentativo dei giudici di merito. Con riferimento al primo motivo, ha rammentato il principio consolidato per cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita può desumersi da qualsiasi elemento e, quindi, anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che rivela la volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in malafede.
La Corte ha poi ribadito che la ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, ravvisabile allorché l’agente si sia rappresentato la concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa e ne abbia accettato il rischio, senza limitarsi a una semplice negligenza nella verifica della provenienza. Tale principio risulta coerente con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 35535 del 2007 e con la successiva giurisprudenza di legittimità in materia di reati contro il patrimonio e di contraffazione.
Quanto alla questione centrale sollevata dal ricorrente, la Corte ha richiamato la risalente pronuncia delle Sezioni Unite n. 23427 del 2001, secondo cui il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione di cose con segni contraffatti, nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione. Difatti, la cosa nella quale il falso segno è impresso costituisce un’entità unica con il segno stesso e rappresenta il provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista dall’art. 473 cod. pen..
La Cassazione ha infine precisato che il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art. 474 cod. pen. concorrono tra loro, non essendo ravvisabile tra le fattispecie un rapporto di specialità, data la diversità strutturale e cronologica delle condotte descritte. All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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