Flagranza differita e reati abituali: la chat non deve contenere l’intera abitualità, basta che il fatto sia l’ultimo anello della catena (Cass. pen. 41636/2025)

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 41636 del 29 dicembre 2025 (R.G.N. 30960/2025) — Presidente Luca Pistorelli, Relatore Luciano Cavallone.

Il principio di diritto

“l’arresto [è] legittimo quando il fatto documentato non appaia isolato, ma si presenti come l’ultimo anello di una catena di comportamenti vessatori, ove pure ciò non sia desumibile solo dal materiale informatico, ma richieda che lo stesso sia letto unitamente alle altre fonti di prova già note”.

Il fatto

Il Giudice per le indagini preliminari di Milano non convalidava l’arresto in flagranza differita (art. 382-bis cod. proc. pen.) di un indagato per atti persecutori ai danni della ex moglie (art. 612-bis cod. pen.), pur riconoscendo gravi indizi ed esigenze cautelari (tanto da applicare il divieto di avvicinamento con controllo elettronico). Secondo il g.i.p., i messaggi e i video acquisiti, riferibili a un’unica occasione, non provavano da soli l’abitualità della condotta, senza poter valorizzare le dichiarazioni della persona offesa. Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione deducendo l’erronea applicazione degli artt. 382 e 382-bis cod. proc. pen.

La motivazione

Il ricorso è fondato. L’art. 382-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla l. n. 168/2023) estende la flagranza differita ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori. Per i reati abituali non si può pretendere che il singolo documento (foto, video, messaggio) contenga in sé l’intera storia della condotta reiterata: le Forze dell’ordine ne colgono di regola solo l’ultimo atto. L’arresto è quindi legittimo quando il fatto documentato non appaia isolato, ma si presenti come l’ultimo anello di una catena di comportamenti vessatori già nota a chi opera l’arresto (anche per pregresse denunce o interventi), letto unitamente alle altre fonti già acquisite. La convalida richiede una valutazione di ragionevolezza, non l’accertamento della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari o della responsabilità. Nel caso, la stessa notte precedente gli operanti erano intervenuti presso l’abitazione della vittima e si trovavano con lei, mentre sporgeva querela, al momento della ricezione dei messaggi minatori: la documentazione non era un dato isolato ma la prova, percepita quasi in diretta, della reiterazione.

Implicazioni pratiche

Per l’arresto in flagranza differita nei reati abituali (stalking, maltrattamenti) non serve che la chat o il video ricostruiscano l’intera sequenza: è sufficiente che il fatto documentato sia l’ultimo episodio di una catena già nota alla polizia giudiziaria, valutata insieme a denunce e interventi pregressi, secondo un canone di ragionevolezza. Pretendere che il solo smartphone restituisca tutta la storia della condotta equivarrebbe ad abrogare l’istituto per i reati a condotta abituale, contro la ratio di tutela contro la violenza di genere. Esito: ordinanza annullata senza rinvio, arresto dichiarato legittimo.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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