Inammissibili i motivi sulla recidiva e sull’ingente quantità di cocaina (Cass. pen. Sez. VII n. 11504 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici è inammissibile. I motivi che investono il trattamento punitivo sono inammissibili quando la motivazione della Corte di merito sia adeguata e non manifestamente illogica. L’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006; superata tale soglia resta ferma la discrezionale valutazione del giudice di merito. Per la cocaina la soglia minima è di 1,5 kg di principio attivo.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte d’appello, sezione distaccata di Sassari, li ha condannati. Il primo lamenta la nullità della contestazione della ritenuta recidiva, per non esservi riferimento nel capo di imputazione, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo contesta la sussistenza della recidiva qualificata e dell’aggravante prevista dall’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
La vicenda processuale riguarda reati in materia di armi e di stupefacenti, con contestazione di un ingente quantitativo di cocaina. La difesa deduce vizi di motivazione e profili di nullità, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del primo ricorrente è inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già vagliate dalla Corte di merito. Il giudice di appello ha evidenziato che la contestazione della recidiva qualificata era stata formulata in sede cautelare, nella richiesta di rinvio a giudizio e nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare. L’omissione con riferimento al capo B) è frutto di mero errore materiale, conseguente allo stralcio della posizione di un coimputato.
Il restante motivo del primo ricorrente e i due motivi del secondo ricorrente sono inammissibili perché inerenti al trattamento punitivo, sorretto da adeguata e non manifestamente illogica motivazione. La Corte di merito ha rilevato che la fitta serie di precedenti penali, anche specifici, osta alla riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen.; che le precedenti condanne in materia di armi e di stupefacenti, anche con l’aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, rendono il fatto espressione di una maggiore capacità criminale.
Sulla aggravante dell’ingente quantità, la Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, ribadito da Sezioni Unite n. 14722 del 30 gennaio 2020: l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata. Nel caso in esame il dato ponderale accertato, pari a 2,978 kg di principio attivo su 4 kg di sostanza lorda, di elevatissimo grado di purezza, supera largamente la soglia di 1,5 kg di principio attivo fissata per la cocaina, da cui erano ricavabili circa 20.000 dosi medie singole.
Accertata l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.