Travisamento della prova e interpretazione della testimonianza: confine di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 11841 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova ricorre quando il giudice di merito utilizzi un’informazione inesistente oppure ometta la valutazione di una prova, sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia carattere decisivo ai fini della motivazione. Esso non si configura quando il giudice, muovendo da una deposizione effettivamente resa, ne offra una lettura esegetica: in tal caso si è fuori dall’errore percettivo e l’interpretazione del contenuto testimoniale si sottrae allo scrutinio di legittimità. Il ricorrente che deduca il vizio deve indicare in maniera specifica e inequivoca le prove asseritamente travisate, senza operare una lettura atomistica e avulsa dall’inquadramento di insieme. Sul piano processuale, il motivo che ometta di dimostrare l’evidenza di una causa di proscioglimento è generico e, dunque, inammissibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado per concorso in furto pluriaggravato. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la decisione, ha confermato la condanna. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Il primo censura il travisamento della prova in relazione alla testimonianza del militare verbalizzante; il secondo lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con acquisizione di una sentenza irrevocabile, che avrebbe determinato un bis in idem quanto a un capo di imputazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo muoveva dal rinvenimento di ventisette chiavi all’interno dell’abitazione dell’imputato. La difesa contestava la classificazione tipologica operata dai giudici di merito: secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcun elemento idoneo a ricondurre le chiavi alla categoria degli strumenti destinati all’apertura o all’accensione di autoveicoli, trattandosi di ordinarie chiavi domestiche. Il presunto travisamento sarebbe consistito nell’aver la Corte territoriale fondato il convincimento sulla deposizione del teste verbalizzante, attribuendogli un riferimento alla diversità delle case produttrici dei veicoli laddove il teste avrebbe parlato di una generica diversità strutturale.

La Corte di legittimità ha respinto la censura sul piano della stessa configurabilità del vizio. Ha ricordato che il travisamento della prova postula l’utilizzo di un’informazione inesistente o l’omessa valutazione di una prova, sempre che il dato probatorio abbia carattere decisivo nella motivazione. Ha poi richiamato il principio per cui il vizio è deducibile solo se siano indicate in maniera specifica e inequivoca le prove che si assumono travisate, senza letture parziali o atomiche (tra le altre, Sez. 2 n. 20677 del 2017, Sez. 4 n. 46979 del 2015, Sez. 2 n. 26725 del 2013, Sez. 5 n. 11910 del 2010).

Nel caso concreto, la Corte ha escluso che la Corte d’Appello sia incorsa in un errore di lettura della deposizione. Il giudice di merito ha svolto una legittima attività interpretativa, riconducendo il significato delle dichiarazioni alla diversità delle marche delle chiavi e non a quella dei veicoli. Si tratta di un’operazione ermeneutica che, per sua natura, non integra il travisamento, poiché non costituisce un errore percettivo ma un’esegesi del contenuto della testimonianza, sottratta allo scrutinio di legittimità.

La Corte ha aggiunto un autonomo profilo di inammissibilità: il ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione della decisività del presunto travisamento, considerati gli altri elementi di prova a carico. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto generico e quindi inammissibile. Il reato di cui al capo contestato era stato dichiarato prescritto, sicché si sarebbe potuti pervenire a un proscioglimento solo ex art. 129 cod. proc. pen., per l’evidenza della causa liberatoria; evidenza che il ricorso non ha dimostrato. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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