Affidamento in prova: basta l’avvio della revisione critica del passato (Cass. pen. Sez. 1 n. 12210 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudizio prognostico richiesto dall’art. 47 Ord. pen. per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non esige la prova che il condannato abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente l’avvio di tale processo critico. A tal fine, il giudice deve valutare la condotta serbata successivamente al reato, apprezzando indicatori quali l’assenza di nuove denunce, l’adesione a valori socialmente condivisi e le prospettive di risocializzazione. Lo svolgimento di attività lavorativa non costituisce condizione ostativa all’accesso alla misura quando l’interessato non possa prestarla per ragioni di età o salute, potendo essere surrogata da altra attività socialmente utile, anche di tipo volontaristico. L’adempimento dell’obbligazione risarcitoria non rappresenta requisito di ammissione al beneficio, né condizione per valutarne ex post l’esito positivo, dovendo l’eventuale imposizione correlarsi alle condizioni economiche del condannato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona respingeva l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali proposta dal condannato, ammettendolo alla detenzione domiciliare. Il giudice di merito fondava la decisione sulla presunta mancanza di consapevolezza rispetto al reato e sulla mancata prospettazione di attività risocializzanti, anche sulla scorta della relazione dell’UEPE che suggeriva un regime più contenitivo.
Il condannato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il travisamento delle risultanze istruttorie. In particolare, evidenziava di aver documentato la disponibilità di risorse economiche e l’impegno a svolgere attività di volontariato presso un ente convenzionato, adeguato alla sua condizione di pensionato in età avanzata, circostanze ritenute decisive per la concessione della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio consolidato secondo cui, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati come punto di partenza dell’analisi, la valutazione della personalità del condannato deve incentrarsi sulla condotta successiva ai fatti. È indispensabile accertare positivamente la presenza di elementi che consentano una prognosi favorevole di buon esito della prova, ma non è richiesta la prova di una completa revisione critica, essendo sufficiente l’avvio di tale processo.
La Corte ha precisato che la mancanza di attività lavorativa non è ostativa all’accesso alla misura quando il soggetto non possa prestarla per ragioni di età o salute, potendo essere sostituita da altra attività socialmente utile, incluso il volontariato. Quanto all’obbligazione risarcitoria, essa non costituisce requisito di ammissione né condizione necessaria per la valutazione ex post dell’esito, essendo imponibile solo “in quanto compatibile” con le condizioni economiche del condannato.
Il Tribunale di sorveglianza si era discostato da tali principi, valorizzando elementi apoditticamente affermati o non decisivi, quali l’assenza di consapevolezza, in presenza di atti che dimostravano l’avvio di un percorso critico e iniziative risocializzanti concrete. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, da svolgersi attenendosi ai richiamati principi e sanando i vizi motivazionali.
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Nota della Redazione
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