Mandato di arresto europeo: consenso dello Stato di emissione e certificato (Cass. pen. Sez. F n. 28572 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte di appello intenda opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna correlato al radicamento del consegnando nel territorio — perché la persona ricercata dimora in detto Stato, ne è cittadino o vi risiede — è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione. Tale consenso si esprime mediante la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal relativo certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della decisione quadro 2008/909/GAI. In mancanza del certificato, l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione conserva la facoltà di mantenere il mandato e non trova applicazione l’art. 22 della decisione quadro 2008/909, che preclude l’esecuzione della pena solo una volta che questa sia iniziata nel territorio dello Stato di esecuzione. Ne consegue che, in assenza di tale trasmissione, la Corte di appello è vincolata a disporre la consegna della persona richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ha autorizzato la sua consegna all’autorità giudiziaria polacca, in esecuzione di un mandato di arresto europeo esecutivo relativo a una condanna per reati di frode fiscale, contabilità inaffidabile e violazione di procedure contabili.

La vicenda processuale si articola in tre passaggi: il diniego della consegna da parte dell’autorità giudiziaria francese in ragione della cittadinanza francese del ricorrente; l’arresto in Italia in esecuzione del mandato polacco; la decisione della Corte territoriale di consegnarlo alla Polonia. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 31 della Convenzione di Vienna, dell’art. 18, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005 e degli artt. 13 e 17 della decisione quadro 2008/909/GAI, sostenendo che la Francia avrebbe già avviato l’esecuzione della sentenza e che la lettera di convocazione dell’autorità francese avrebbe valore di richiesta di consegna.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 settembre 2025, C305/22. Da essa ricava la regola per cui la Corte di appello, prima di opporre il motivo di rifiuto facoltativo correlato al radicamento del consegnando e di prendere in carico l’esecuzione della pena, deve acquisire il consenso dello Stato di emissione, espresso mediante trasmissione della sentenza e del certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della decisione quadro 2008/909/GAI. Ove tale consenso manchi, la Corte è vincolata a disporre la consegna.

Nel caso concreto risulta certo il rifiuto francese della consegna, ma non l’effettiva trasmissione del certificato. La Corte territoriale, a pagina 2 della sentenza, richiama solo la corrispondenza intercorsa con l’autorità polacca, che ha acconsentito alla consegna. Si tratta, secondo il Collegio, di semplici interlocuzioni preliminari alla trasmissione del certificato: in loro assenza, l’autorità di emissione conserva la facoltà di mantenere il mandato e non opera l’art. 22 della decisione quadro 2008/909.

La Corte valorizza la duplice interlocuzione avviata dalla Corte territoriale. L’autorità polacca ha confermato la validità del mandato, segnalando che attiverà il procedimento di esecuzione in Francia su richiesta del ricorrente. L’autorità francese, specificamente invitata a formulare una richiesta di consegna «in base a un valido titolo», si è limitata a trasmettere la convocazione del ricorrente per l’udienza sull’eventuale concessione di misure alternative alla detenzione. Si tratta di un documento di valore neutro, inidoneo ad attestare l’inizio dell’esecuzione e a esprimere la volontà di ottenere la consegna.

Il ricorrente, invocando la Convenzione di Vienna, non si confronta con l’art. 6 della legge n. 69 del 2006 — che indica le informazioni che deve contenere il mandato di arresto europeo — nessuna delle quali può evincersi da una mera convocazione dinanzi all’autorità giudiziaria. Il mandato esecutivo deve contenere le indicazioni sull’esistenza di una sentenza esecutiva, che nel caso non potevano prescindere dalla trasmissione del certificato da parte dello Stato divenuto competente all’esecuzione.

La Corte esclude infine qualsiasi pregiudizio ai diritti fondamentali del ricorrente: dalla comunicazione del Tribunale di Poznan risulta la persistente disponibilità dello Stato di emissione ad acconsentire all’esecuzione della sentenza in Francia, e ogni ulteriore questione sarà oggetto delle consultazioni tra i due Stati. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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