Revocazione delle misure di prevenzione e assoluzione dal reato associativo (Cass. pen. Sez. V n. 11749 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, stante l’autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale. La misura può essere revocata solo se il processo penale ha accertato, nel merito, l’assoluta estraneità del proposto ai fatti-reato posti a fondamento del giudizio di pericolosità. Occorre, in altri termini, che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso su cui si è fondata la misura, non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati. L’appartenenza a un’associazione mafiosa integra pericolosità sociale qualificata anche quando la condotta, pur non riconducibile a una vera partecipazione al gruppo, si sostanzi in una vicinanza funzionale agli interessi del sodalizio, con esclusione delle sole situazioni di mera contiguità.
Il Fatto
La corte di appello di Salerno, con decreto del 03.07.2024, rigettava l’istanza di revocazione delle misure di prevenzione personale e reale disposte dal Tribunale di Catanzaro nei confronti del proposto e divenute irrevocabili a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione.
Il proposto impugnava il decreto deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e il difetto di motivazione. La corte territoriale, dopo aver dato atto della sua assoluzione da tutte le imputazioni del procedimento penale richiamato, aveva considerato irrilevante, ai fini della pericolosità sociale, l’assoluzione dal reato di estorsione, così modificando il giudizio di primo grado che quella imputazione aveva ritenuto fondamentale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla preliminare ricognizione dei principi elaborati in materia. Il giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, perché il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale: la revoca è ammessa solo se il processo penale ha accertato nel merito l’assoluta estraneità del proposto ai fatti posti a base della pericolosità, dovendo il fatto escluso coincidere esattamente con quello valorizzato in sede di prevenzione.
Nel procedimento di revoca conseguente alla definitività della sentenza che ha dichiarato l’insussistenza del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., il giudice deve compiere un puntuale confronto con la motivazione che, all’esito del processo penale, ha ritenuto gli elementi dell’accusa non sufficienti a provare il reato associativo. L’appartenenza a un’associazione mafiosa rileva come pericolosità qualificata anche quando la condotta sia apprezzabile in termini di vicinanza funzionale, attraverso un contributo fattivo alle attività e allo sviluppo del sodalizio, restando escluse le sole situazioni di mera contiguità.
La Corte rileva che il provvedimento impugnato è conforme a tali principi. Il decreto di prevenzione risulta divenuto irrevocabile e l’affermazione della pericolosità qualificata del proposto, desunta dall’appartenenza al sodalizio, poggia su elementi presi in considerazione dal tribunale e dalla corte territoriale. Quest’ultima si è confrontata con la sentenza assolutoria e ha evidenziato che l’assoluzione dal reato associativo non ha accertato l’assoluta estraneità rispetto ai fatti storici sintomatici dell’appartenenza.
Quanto all’assoluzione dall’estorsione, la corte territoriale ha spiegato con logico argomentare che essa attiene a una vicenda per la quale era già stata esclusa la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7, legge n. 203 del 1991, scolorando al rango di elemento periferico e non idoneo a intaccare il giudizio di appartenenza, basato fin dall’origine su indizi di ben altro spessore.
Nel giudizio di prevenzione, la prova indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall’art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità richiedono necessariamente riscontri individualizzanti. Le censure sul valore degli elementi dimostrativi sono, infine, inammissibili, essendo prospettate come travisamento del fatto, vizio non deducibile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.