Occupazione sine titulo di alloggio ERP e obbligo di motivazione sulla recidiva (Cass. pen. Sez. II n. 11760 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di invasione prescinde dal carattere violento della condotta e si identifica con l’introduzione arbitraria, ossia contra ius, in un immobile altrui, restando indifferenti i mezzi e i modi con cui essa avviene. Integra pertanto la fattispecie la condotta di chi, subentrato nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica in forza del consenso del precedente detentore o di un rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga sine titulo comportandosi da dominus. In tema di recidiva facoltativa, il giudice è tenuto a una motivazione specifica sul rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., non bastando il mero richiamo ai precedenti. Analogo onere vale per il diniego della sospensione condizionale della pena, la cui motivazione meramente apparente è illegittima.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17.09.2024, aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di invasione di edifici, in concorso, per aver occupato un immobile di proprietà di un istituto autonomo per le case popolari.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione. Tra i motivi, si è dedotto che il giudice di merito aveva ritenuto irrilevante il consenso dell’assegnataria che aveva ospitato gli imputati e lasciato loro il possesso dell’appartamento, senza indicare i dati probatori da cui desumere la loro consapevolezza della mancata sottoscrizione del contratto di locazione. Si è inoltre contestata la recidiva, riconosciuta in base alla sola presenza di precedenti condanne prive di specificazione, e, per una delle posizioni, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha accolto i ricorsi limitatamente al secondo e al terzo motivo, rigettando il primo. Sul primo motivo, la Corte ha ribadito che nel delitto di cui all’art. 633 cod. pen. l’invasione non attiene all’aspetto violento della condotta, che può mancare, ma al comportamento di chi si introduce arbitrariamente, in quanto privo del diritto di accesso; l’occupazione che ne segue ne costituisce l’estrinsecazione materiale e la finalità.
Richiamando un proprio precedente del 2019, la Corte ha ricordato che, quando l’occupazione si protrae nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa solo con l’allontanamento o con la sentenza di condanna. Un successivo arresto del 2023 ha poi chiarito che integra il reato la condotta di chi, ospitato nell’immobile in virtù di un rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di questi, comportandosi da possessore: irrilevanti i mezzi dell’invasione, non necessaria la clandestinità e indifferente il pagamento dei canoni all’ente proprietario.
Su questa base, la Corte ha ritenuto che il permanere nell’immobile occupato integri il reato contestato anche quando il precedente occupante non abbia sottoscritto alcun contratto di locazione.
Diversa la sorte del secondo motivo. In tema di recidiva facoltativa, il giudice deve motivare in modo specifico sia l’affermazione sia l’esclusione della circostanza, e l’onere è assolto quando, anche sinteticamente, si dia conto che la condotta costituisce prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso concreto, la Corte di appello si è limitata a richiamare le precedenti condanne, senza precisare di quali si trattasse né se fossero indicative di una maggiore propensione a delinquere: la motivazione è stata perciò ritenuta carente, dovendo il giudice valutare in concreto, secondo l’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le condanne pregresse.
Quanto alla sospensione condizionale richiesta per una delle imputate, la Corte di appello si era limitata ad affermare che non poteva ritenersi che l’imputata si sarebbe astenuta in futuro da ulteriori condotte delittuose: anche tale motivazione è stata giudicata del tutto apparente, affetta dal medesimo vizio riscontrato sulla recidiva. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sui punti evidenziati, con ricorsi dichiarati inammissibili nel resto.
Nota della Redazione
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