Sequestro preventivo impeditivo inapplicabile all’ente per responsabilità 231 (Cass. pen. Sez. II n. 27615 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo impeditivo di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. non può essere disposto nei confronti dell’ente del quale sia stata ritenuta sussistente la responsabilità da reato. L’art. 53, comma 1, d.l.vo 231/2001 ha natura speciale rispetto all’art. 34 del medesimo decreto e, in forza del suo tenore letterale, ammette nei confronti dell’ente il solo sequestro finalizzato alla confisca, con esclusione del primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. La scelta risponde a una precisa opzione del legislatore del 2001, giustificata dalla differenza ontologica tra persone giuridiche e persone fisiche; la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari, sia nella parte impeditiva sia in quella finalizzata alla confisca, nei confronti di un istituto di credito indagato per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. b), 7 e 24 d.l.vo 8 giugno 2001 n. 231, in relazione a reati presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.). Alla banca si contestava di avere omesso i controlli sul merito creditizio dei richiedenti finanziamenti garantiti dallo Stato.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, deducendo tre motivi: l’applicabilità del sequestro impeditivo all’ente, l’erronea determinazione del profitto confiscabile e la ritenuta insussistenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto il motivo relativo all’asserita inapplicabilità del sequestro impeditivo all’ente, dandovi continuità al più recente orientamento di legittimità, in forza dell’art. 53, comma 1, d.l.vo 231/2001 e del suo tenore inequivocabile. La norma, collocata nella sezione dedicata alle misure cautelari, richiama espressamente solo alcune disposizioni dell’art. 321 cod. proc. pen., tra le quali non figura il primo comma, che disciplina il sequestro a fini impeditivi.
Il Collegio ha poi valorizzato il criterio sistematico, affermando la specialità dell’art. 53 rispetto all’art. 34 d.l.vo 231/2001, che opera il rinvio generale alle norme processuali penali per il solo tramite della compatibilità. La lettura è confermata dal criterio dell’intenzione del legislatore, desumibile dalla relazione ministeriale al decreto, che qualifica il sequestro preventivo in senso proprio come ipotesi non applicabile agli enti collettivi, ammettendo unicamente il sequestro in funzione di confisca.
Su queste basi la Corte ha superato il precedente orientamento richiesto dalla Procura, ribadendo che l’inapplicabilità del sequestro impeditivo non lede il principio di eguaglianza. La differenza di trattamento trova giustificazione nella differenza ontologica tra persone giuridiche e persone fisiche e in altri ambiti della disciplina (quali archiviazione e prescrizione), sì che la prospettata questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata.
Quanto al periculum in mora, il ricorso non ha superato i limiti cognitivi dell’art. 325 cod. proc. pen., che consente in cassazione la sola deduzione di violazioni di legge. La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato reca una motivazione ampia, non sindacabile nel merito in questa sede, con assorbimento dei motivi ulteriori.
La conclusione è stata di rigetto del ricorso, con assorbimento delle censure relative alla determinazione del profitto, risultata priva di rilievo nell’incidente cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione