Resistenza a pubblico ufficiale non assorbe lesioni e aggravante della qualifica (Cass. pen. Sez. VI n. 11761 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 cod. pen., assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che compie un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali. Restano pertanto autonomi e concorrono con la resistenza sia il reato di lesioni, sia quello di danneggiamento, stante la diversità strutturale delle fattispecie e la disomogeneità dei beni giuridici tutelati. L’aggravante della qualifica di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen. è configurabile in relazione alle lesioni personali volontarie anche quando queste concorrono con la resistenza, perché introduce un elemento specializzante riferito a una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito dalla fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un controllo di polizia. All’intimazione dell’alt, l’imputato si dava alla fuga a bordo della propria autovettura e, raggiunto dall’auto di servizio, la speronava; dopo un ulteriore inseguimento a piedi, sferrava calci agli operanti. Da qui l’imputazione per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento dell’auto di servizio, con l’aggravante di aver commesso il fatto contro agenti di polizia nell’atto delle loro funzioni.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato l’imputato a mesi otto di reclusione, sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria. La Corte di appello di Salerno aveva confermato la decisione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato assorbimento delle lesioni e del danneggiamento nella resistenza, oltre alla non configurabilità dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo, relativo all’eccessività della pena, è manifestamente infondato: l’appello, al pari del ricorso, è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui quelle ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, secondo il principio di Sez. U n. 8825 del 27/10/2016. Nel caso concreto il ricorrente si era limitato a invocare criteri di maggiore equità e adeguatezza della pena, senza indicare le ragioni del dissenso.
Il secondo motivo è infondato. Quanto all’asserito assorbimento, la Corte ribadisce che il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. assorbe soltanto il minimo di violenza concretizzatosi nella resistenza opposta al pubblico ufficiale, ma non gli ulteriori atti violenti che cagionino lesioni, come affermato da Sez. V n. 3117 del 29/11/2023. La medesima conclusione vale a maggior ragione per il danneggiamento, per la inconciliabile diversità degli elementi strutturali e la disomogeneità dei beni giuridici tutelati.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen., la Corte ne afferma la configurabilità in relazione alle lesioni personali volontarie anche in concorso con la resistenza, richiamando Sez. VI n. 19262 del 20/04/2022 e Sez. VI n. 2608 del 17/12/2021. L’aggravante introduce un elemento specializzante riferito a una specifica categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen.
L’orientamento invocato dal ricorrente, secondo cui l’aggravante del nesso teleologico assorbirebbe quella della qualifica, è giudicato minoritario e risalente. La Corte osserva inoltre che, per effetto dell’art. 585 cod. pen., l’aggravante in questione è ad effetto speciale, a differenza di quella di cui all’art. 61, n. 10, cod. pen., ed esprime un disvalore rafforzato per i fatti commessi in danno di ufficiali o agenti di polizia. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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