Inammissibile il ricorso per motivi aspecifici e reiterativi del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 11805 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che, lungi dal confrontarsi con la motivazione impugnata, si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, difettando dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La censura che non indichi gli elementi giuridico-fattuali posti a base della doglianza non consente di individuare i rilievi mossi e di esercitare il relativo sindacato. Il giudizio prognostico sfavorevole sulla reiterazione futura dei reati, che fonda il rigetto della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, costituisce espressione tipica della giurisdizione di merito ed è insindacabile in cassazione quando sorretto da argomentazioni logiche.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione. Con una memoria difensiva deduce l’avvenuta prescrizione del reato, mentre con sei motivi di ricorso censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio, alla affermazione della responsabilità anche in capo a sé e non ai soli concorrenti, nonché alla mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della prescrizione, rilevando che, diversamente da quanto dedotto, il termine scade, tenuto conto dei periodi di sospensione maturati, in data 22 febbraio 2028. La doglianza difensiva è dunque priva di fondamento.

Quanto ai primi tre motivi, i giudici di legittimità ne rilevano la inammissibilità. Essi non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono generici, poiché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: non indicano gli elementi giuridico-fattuali alla base della censura e non consentono di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato. Gli stessi motivi risultano, altresì, fondati sulla pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e disattese dalla Corte di merito, come affermato nella pronuncia Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour. La motivazione impugnata è immune da vizi logici e giuridici.

Il quarto motivo, che censura la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale anche in capo all’imputato e non ai soli concorrenti, è dichiarato manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione dei giudici di merito, che hanno applicato corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.

Il quinto e il sesto motivo, relativi alla mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, presentano i medesimi profili di inammissibilità e sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha posto a base del rigetto argomentazioni logiche e ineccepibili, quali la reiterazione della condotta illecita in un arco temporale contenuto e la gravità dei fatti, esprimendo un giudizio prognostico sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, che costituisce tipica espressione della giurisdizione di merito.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *