Continuazione e disegno criminoso unitario: il dubbio non basta a integrarla (Cass. pen. Sez. VII n. 25973 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati presuppone la prova di una specifica preordinazione dei singoli episodi nell’ambito di un progetto unitario, non essendo sufficienti la stretta continuità temporale e l’omogeneità delle modalità esecutive. L’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, poiché l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. in executivis incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena. Il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice dell’esecuzione resta circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica della coerenza e non manifesta illogicità delle argomentazioni, restando estranea alla cognizione della Corte ogni revisione degli elementi materiali e fattuali.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza con ordinanza del 25/02/2026, rilevando che gli episodi — alcuni commessi nei confronti di minori occasionalmente individuati, altri consistenti in condotte persecutorie e di furto in danno del padre di una giovane con cui il condannato aveva una relazione sentimentale — deponevano per l’occasionalità delle condotte.
Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, per non avere il giudice dell’esecuzione analizzato compiutamente, nella loro connessione, gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo sotto il profilo del vizio di motivazione e lo ritiene infondato. Il giudice dell’esecuzione, osserva il Collegio, ha preso in considerazione tutti gli elementi che deponevano per l’occasionalità delle condotte, valorizzando il diverso contesto in cui gli episodi si erano inseriti.
Nella motivazione del provvedimento impugnato non si ravvisa alcuna lacuna. La Corte sottolinea come la stretta continuità temporale e l’omogeneità delle modalità esecutive non potessero surrogare gli elementi mancanti in ordine a una specifica preordinazione nell’ambito di un progetto unitario.
Il ricorso, secondo il Collegio, propone argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione. Poteva quindi plausibilmente ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo).
La Corte ribadisce che l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. I n. 30977 del 26/06/2019).
Da ultimo, richiamando Sez. III n. 17395 del 24/01/2023, Chen, il Collegio ricorda che eccede dai limiti di cognizione della Cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, rientrando tali accertamenti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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